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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9725 - pubb. 20/11/2013.

Controversie genitoriali, rito partecipativo e delega al giudice relatore con finalità conciliativa


Tribunale di Milano, 04 Novembre 2013. Est. Buffone.

Controversie genitoriali – Figli non matrimoniali – Art. 317-bis c.c. – Art. 3 legge 219/2012 – Rito camerale – Introduzione di una udienza cd. filtro per un tentativo di conciliazione – Cd. Rito partecipativo – Delega al giudice relatore – Finalità conciliativa.


La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti risolutivi dei conflitti genitoriali ex art. 317-bis c.c. Al cospetto della presentazione di un ricorso ex art. 317-bis c.c., il tribunale – dopo la instaurazione del contraddittorio – può invitare le parti a sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione – in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio – delegando all’uopo il giudice relatore e con facoltà per il giudice delegato di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite, tenendo conto dei principi di Diritto pacifici nella giurisprudenza della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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