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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9695 - pubb. 13/11/2013.

Separazione e divorzio: non sono tutelabili i «diritti immaginari»


Tribunale di Milano, 02 Ottobre 2013. Est. Buffone.

Separazione/divorzio – Obbligo di mantenimento stabilito nella decisione separativa/divorzile – Successivo impoverimento dell’onerato – Riduzione del mantenimento – Rilevanza del tenore di vita goduto dagli aventi diritto (in particolare: Godimento di una abitazione di lusso) – Esclusione.


L’impoverimento del soggetto che somministra le sostanze alimentari al nucleo familiare determina necessariamente e conseguentemente l’impoverimento dello stesso nucleo familiare che non può vantare un diritto a mantenere un determinato tipo di vita ed un determinato standard di benessere sociale ed economico; diritto che ben può essere iscritto nel catalogo dei cd. diritti immaginari che non trovano tutela nell’ordinamento giuridico non esistendo un «diritto ad essere felici». Ciò vuol dire che, allegata e provata la sopravvenienza che muta le possibilità economiche dell’onerato, questi vanta un diritto alla modifica o revisione delle condizioni di separazione e divorzio a prescindere dall’incidenza che la suddetta modifica può avere sulle capacità dell’avente diritto a continuare a far fronte alle spese sostenute per l’abitazione occupata: dove la nuova misura alimentare non sia più sufficiente per il mantenimento di un determinato habitat domestico, il genitore avente diritto, responsabilmente e nell’interesse dei figli, può pervenire a soluzioni abitative differenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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