Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9613 - pubb. 23/10/2013

Il Tribunale di Milano chiarisce presupposti e limiti della nuova competenza cd. per attrazione, introdotta dalla Legge 219/2012 (riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale dei minori)

Tribunale Milano, 03 Ottobre 2013. Pres., est. Gloria Servetti.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza cd. per attrazione – Presupposti – Precedente pendenza di procedimento cd. ordinario – Azione autonoma ex art. 317-bis c.c., pendente dinanzi al T.M. giudizio ex art. 330 c.c. – Incompetenza – Sussiste.

Annotazione in calce ad istanza della parte – Assenza dei requisiti minimi previsti dalla Legge – Declaratoria di incompetenza – Esclusione.



Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per c.d. attrazione allorquando innanzi al giudice ordinario siano “in corso”, e cioè pendenti, varie tipologie di procedimenti. Pertanto, l’innovativo criterio della competenza funzionale per attrazione opera (o può operare) nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione e/o ablazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, solo in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario; ne consegue che non può innanzi al giudice ordinario essere in via autonoma instaurato un giudizio riconducibile al quadro normativo dell’art. 317 bis c.c. quando sia ancora pendente innanzi al T.M. un procedimento ex art. 330 c.c., la cui naturale estensione applicativa e potenzialità decisoria sono tali da ricomprendere anche l’oggetto della domanda che al giudice ordinario viene (posteriormente) proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il contenuto di una annotazione generica in calce ad una istanza (nel caso di specie: “Visto, agli atti, trattandosi di istanza non più di competenza di questo Tribunale. Si comunichi…”) non può essere ricondotto alla natura di provvedimento giurisdizionale, difettandone gli essenziali e tipici requisiti formali, di guisa che il giudice eventualmente successivamente adito non può valutarla come decisione afferente l’incompetenza funzionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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