Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9097 - pubb. 12/06/2013

Escluso l’addebito se i coniugi sono già separati di fatto da anni

Tribunale Milano, 20 Febbraio 2013. Est. Rosa Muscio.


Separazione di fatto protrattasi per anni – Successiva domanda di separazione giudiziale – Domanda di addebito – Esclusione.

Separazione – Mantenimento in favore del coniuge debole – Complessive situazioni reddituali dei partners non significativamente diverse – Capacità lavorativa del coniuge debole – Assegno di mantenimento – Esclusione.

Giudizio di separazione – Domanda di Accertamento della proprietà – Cumulo per connessione – Ammissibilità – Esclusione (art. 40 c.p.c.).



Nel caso in cui i coniugi siano, da anni, separati di fatto, pure abitando in dimore differenti, va certamente rigettata la domanda di addebito della separazione richiesta dall’uno contro l’altro, non sussistendo il nesso causale tra la disgregazione della famiglia e la violazione dello statuto familiare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi che non si distingua per differenze di grande rilievo e la diversa capacità lavorativa tra i due partners – a fronte di un’età diversa che propende per una attuale capacità della moglie – esclude l’obbligo del mantenimento a carico del marito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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