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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8992 - pubb. 23/05/2013.

Cessazione della famiglia di fatto e comparizione delle parti


Tribunale di Milano, 20 Febbraio 2013. Pres., est. Gloria Servetti.

Famiglia di fatto non fondata sul matrimonio – Cessazione del rapporto – Necessaria valutazione, da parte del giudice, della intollerabilità della convivenza – Esclusione – Scioglimento dal rapporto ad nutum – Sussiste – Ricorso congiunto ex art. 317-bis c.c. – Necessità dell’udienza – Esclusione (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.).


In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex art. 317-bis c.c., atteso che l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti all’interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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