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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8984 - pubb. 22/05/2013.

Non è ammissibile la correzione dell’errore materiale rispetto agli errori commessi nella separazione consensuale


Tribunale di Milano, 07 Maggio 2013. Est. Buffone.

Separazione consensuale – Intese dei coniugi costituenti negozi atipici – Errore – Correzione – Ricorso all’art. 287 c.p.c. – Esclusione – Rettifica da parte del notaio – Possibilità – Sussiste – Art. 59-bis d.lgs. 110/2010 (artt. 287 c.p.c., 59-bis dlgs 110/2010).


Le intese dei coniugi che, seppur racchiuse nel contenuto degli accordi di separazione, esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale, si collocano nella ampia categoria dei negozi atipici, rispetto ai quali non è ammissibili la correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e ss c.p.c., potendo provvedere alla rettifica dell’eventuale errore gli stessi contraenti oppure – in caso di contratti solenni esecutivi degli impegni assunti – il notaio chiamato a rogare l’atto, ai sensi dell’ art. 59-bis del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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