Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8975 - pubb. 22/05/2013

Provvedimento d'urgenza ed erogazione degli alimenti

Tribunale Milano, 03 Aprile 2013. Pres., est. Servetti.


Alimenti – Erogazione degli alimenti in via d’urgenza – Art. 700 c.p.c. – Applicazione – Esclusione – Art. 446 c.c..

Alimenti – Erogazione degli alimenti Ante Causam – Art. 446 c.c. – Inammissibilità – Strumentalità della misura al giudizio di merito “pendente” – Sussiste.

Ricorso manifestamente inammissibile – Declaratoria di inammissibilità ex officio – Previa instaurazione del contraddittorio – Necessità – Esclusione – Decisione de plano.



In materia di prestazioni alimentari ex art. 433 e ss. c.c., non è pertinente il richiamo all’art. 700 c.p.c., in quanto trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui all’art. 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale. Infatti, il provvedimento presidenziale ex art. 446 c.c. concreta una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’art. 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ inammissibile la domanda intesa ad ottenere il provvedimento presidenziale ex art. 446 c.c. al di fuori di un giudizio di merito pendente per l’accertamento del diritto alla prestazione alimentare, in quanto la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell’ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more dell’emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando. Infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell’alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso proprio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile (nel caso di specie: artt. 446 c.c., 700 c.p.c.) è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E’ conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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