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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8896 - pubb. 06/05/2013.

Competenza territoriale e modifica delle condizioni di separazione: il tribunale di Milano disattende l’indirizzo della Suprema Corte


Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2013. Est. Blandini.

Procedimento ex art. 710 c.p.c. – Competenza territoriale – Residenza della parte convenuta in altro circondario – Foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c. – Luogo della omologa della separazione – Applicabilità – Esclusione.


Non è rinvenibile alcuna disposizione speciale in materia di giudizi promossi ex art. 710 c.p.c. analoga ed assimilabile all’art. 12 quater della legge divorzile (sia pure nella sua formulazione di portata limitativa rispetto al duplice riferimento di cui all’art. 20 c.p.c.) e ciò anche evidenziando che il legislatore del 2006 ha ritenuto di intervenire espressamente sul punto della normazione della competenza territoriale con il primo comma dell’art. 709 ter c.p.c., ultima parte. Pertanto, poiché tutta la normativa - dal 2005 in poi - ha sempre più inteso individuare una disciplina processuale tendenzialmente unitaria per la separazione e per il divorzio ed ha altresì, con plurimi interventi, coniato nuovi criteri di competenza speciale per una materia che non vi è dubbio si distingua da quella elettivamente contrattuale, deve ritenersi esclusa per i procedimenti instaurati ex art. 710 c.p.c., la competenza del Tribunale innanzi al quale sia stata definita la separazione (giudiziale o consensuale) allorquando nel medesimo circondario non sia stanziata la residenza di parte convenuta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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