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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8885 - pubb. 02/05/2013.

Assegnazione della casa familiare in assenza di prole di età minore o di figli maggiorenni non autosufficienti


Tribunale di Milano, 20 Dicembre 2012. Est. Laura Cosmai.

Assegnazione della casa familiare – Assenza di prole di età minore o di figli maggiorenni ma non autosufficienti – Assegnazione come forma di mantenimento – Esclusione (Artt. 155-quater, 156 c.c.).


Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigente sino all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/70, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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