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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8824 - pubb. 22/04/2013.

Divorzio congiunto: revocabile il consenso ma con conseguente improcedibilità della domanda (Milano vs Cassazione)


Tribunale di Milano, 10 Ottobre 2012. Pres., est. Servetti.

Divorzio cd. congiunto – Revoca del consenso da parte di uno dei coniugi – Ammissibilità – Sussiste – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso (art. 4 l. 898/1970).


Nell’ambito della procedura volta a conseguire sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto delle parti è da stimarsi ammissibile la revoca del consenso, già in precedenza dalla parte prestato, sino alla sottoscrizione del relativo verbale di udienza, non essendo configurabile nell’originaria sottoscrizione degli accordi un’ipotesi di precisazione delle conclusioni in senso tecnico (con tutte le connesse preclusioni), propria della sola procedura contenziosa ordinaria. In particolare, deve condividersi l’opinione secondo la quale “presupposto” perché il giudice adito esamini la domanda di divorzio con il rito camerale è – come recita la norma stessa – che si sia in presenza di una “domanda congiunta” (sia essa tale già in origine o lo sia diventata nel corso del procedimento, mediante un accordo in tal senso raggiunto), sì che è consequenziale ritenere che tale domanda deve essere congiunta sia al momento in cui è depositata in cancelleria (o altrimenti formalizzata) sia in quello, successivo, in cui è portata alla diretta cognizione del giudice (e cioè in occasione della comparizione dei coniugi innanzi al collegio, restando per contro irrilevante la volontà di revocare il già prestato consenso all’istanza di divorzio manifestata da uno dei coniugi dopo l’udienza, allorché il giudice ha trattenuto la causa in decisione). In caso di revoca del consenso originariamente presto al divorzio cd. congiunto, non è, però, possibile procedere ad una nuova “riconversione” del rito, quanto a dire ricondurre il procedimento da camerale a contenzioso al fine di dare impulso al procedimento secondo le forme proprie del rito ordinario cosicché ne consegue che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con condanna alle spese della parte che ha revocato il consenso se ciò è avvenuto in difetto di giustificato motivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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