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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8414 - pubb. 28/01/2013.

Modifica delle condizioni di separazione e provvisoria esecutorietà del provvedimento


Tribunale di Torino, 28 Agosto 2012. Est. Di Capua.

Modifica delle condizioni di separazione - Provvisoria esecutorietà del provvedimento - Esclusione.


Mentre il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall'art. 710 c.p.c., non è immediatamente esecutivo (ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell’art. 741 c.p.c.), l’art. 4, comma 14, l. 1º dicembre 1970, n. 898 dispone invece la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall'art. 23 l. 6 marzo 1987, n. 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 615 c.p.c.

Massimario, art. 710 c.p.c.

Massimario, art. 741 c.p.c.



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