Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18773 - pubb. 17/01/2018

Divorzio: assegno a carico dell’eredità

Tribunale Roma, 15 Luglio 2017. Est. Monica Velletti.


Divorzio – Assegno a carico dell’eredità – Condizioni per il riconoscimento



L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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