Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17370 - pubb. 01/06/2017

Fondo di solidarietà del coniuge debole: accesso al fondo solo se titolari di assegno ex art. 156 c.c.

Tribunale Milano, 13 Aprile 2017. Pres. Anna Cattaneo.


Legge di stabilità 2016 – Fondo di solidarietà per il coniuge debole – Coniuge titolare di assegno per i figli – Accesso al Fondo – Esclusione – Assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. – Necessità – Sussiste



Il presupposto per l’accesso al fondo di solidarietà previsto dalla legge 208 del 2015 è che il richiedente «non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice», ossia l’assegno di separazione; si tratta, per vero, di una misura a sostegno del “coniuge debole” e non dei minori; la Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.) poiché solo il “genitore” che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé); tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo); ne consegue che il coniuge legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.) ma non titolare di assegno per sé, ex art. 156 c.c., non ha titolo per accedere al Fondo di solidarietà per il coniuge debole. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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