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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17203 - pubb. 10/05/2017.

Opponibilità al creditore ipotecario dell’assegnazione della casa coniugale


Tribunale di Bari, 10 Febbraio 2015. .

Esecuzione forzata immobiliare – Iscrizione ipotecaria del creditore pignorante – Successiva trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale – Inopponibilità al creditore ipotecario – Non sussiste – Ordine di cancellazione della trascrizione – Inammissibilità – Sussiste


Non potendosi ravvisare, in capo al coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione o divorzio, la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale di godimento, e considerato il carattere eccezionale dell’art.2812 c.c. che non ne ammette pertanto una interpretazione analogica, non è consentito di ordinare la cancellazione della trascrizione dell’atto di assegnazione della casa familiare, né tantomeno può ordinarsi la liberazione dell’immobile. [Nella fattispecie, il creditore pignorante aveva eccepito l’inopponibilità nei propri confronti della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale pignorata, operata successivamente all’iscrizione di ipoteca sullo stesso immobile.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Riccardi


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