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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16882 - pubb. 14/03/2017.

Assegno divorzile: l’assegno di separazione è il 'tetto massimo' da non superare


Tribunale di Milano, 18 Gennaio 2017. Est. Laura Stella.

Divorzio – Assegno divorzile – Assetto stabilito nella separazione – Assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. – Quantificazione – “Tetto massimo” entro cui contenere l’assegno di divorzio – Sussiste


L'assetto economico concordato dai coniugi in sede di separazione costituisce un utile elemento di valutazione ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile e, di regola, esso costituisce l'ammontare massimo entro i cui limiti va fissato il quantum del predetto assegno divorzile, salvo venga data prova di un significativo incremento della situazione economico-patrimoniale del coniuge obbligato, successivo alla separazione, conseguente ad aspettative maturate nel corso del matrimonio e quindi costituente sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio o venga data prova comunque di una significativa modifica della situazione economico-reddituale dei coniugi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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