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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14741 - pubb. 14/04/2016.

I tempi di frequentazione padre-figli devono essere adeguati


Tribunale di Milano, 11 Marzo 2016. Est. Buffone.

Separazione/Divorzio – Accordo dei genitori – Limitazione dei tempi di frequentazione padre-figli in modo incisivo – Liceità – Esclusione

Separazione/Divorzio – Accordo dei genitori – Limitazione del mantenimento del genitore non convivente ai soli casi di effettiva frequentazione dei figli


E’ lesiva dei diritti del minore una clausola di accordo genitoriale che riconosca al padre il solo potere di vigilanza ex art. 337 c.c. (nemmeno ex art. 337-quater c.c.), trattandosi di affermare che questi potrà, sostanzialmente, avere rapporti con i figli solo a mezzo del filtro del giudice tutelare, così, invero, istituendosi una limitazione della responsabilità genitoriale e non anche una modalità del suo esercizio; è comunque lesiva dei diritti del minore una clausola che non riconosca al padre adeguati tempi di frequentazione: in caso di problemi o difficoltà, se del caso a mezzo del Servizio pubblico competente, ad esempio con un supporto alla genitorialità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ nulla, poiché in violazione di norme inderogabili, una clausola di accordo genitoriale che rimetta al padre di mantenere sua figlia «solo nei casi in cui dovesse frequentarla», atteso che l’obbligo del mantenimento sorge per effetto stesso della procreazione, quale atto consapevole e responsabile che, a prescindere dai progetti dei coniugi, germina in capo a padre e madre l’obbligazione inderogabile del mantenimento; peraltro, se il padre non frequenta i figli, l’assegno di mantenimento non è escluso ma invero elevato posto che maggiore è il carico della madre. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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