Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14229 - pubb. 19/02/2016

Protezione internazionale: il richiedente nigeriano non ha diritto alla protezione, nemmeno umanitaria, se gli episodi allegati sono del tutto episodici

Tribunale Milano, 04 Marzo 2015. Est. Martina Flamini.


Protezione internazionale – Art. 8 direttiva 2004/83/CE – Onere del richiedente di stabilirsi in una parte sicura del Paese – Norma non trasposta dal Legislatore italiano – Conseguenze – Non applicabilità



L'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonchè delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda".

La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporla o meno del proprio ordinamento, nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Come riconosciuto dalla Cassazione (16.2.2012 n. 2294) “ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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