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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14194 - pubb. 17/02/2016.

Protezione internazionale: il richiedente curdo sottoposto a vessazioni e minacce ha diritto alla protezione sussidiaria, anche perché la magistratura turca ha perso indipendenza


Tribunale di Milano, 23 Settembre 2014. Est. Martina Flamini.

Protezione internazionale – Richiedente Curdo – Rischio di tortura e trattamenti disumani in conseguenza della situazione turca – Riforma della magistratura con eliminazione della sua indipendenza – Protezione sussidiaria – Sussiste


Costituisce fatto notorio (art. 115 c.p.c.) la drammatica situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi in Turchia, confermato dai numerosi documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente. In particolare basti ricordare i seguenti dati: nel 1924 viene interdetto l’uso della lingua curda e sciolta l’Assemblea nazionale nella quale erano presenti 75 deputati curdo; nel 1932, con la legge di turchizzazione, viene disposto lo smembramento e lo spostamento delle comunità curde in ambito urbano; nel 1934, con la legge dei cognomi, viene sancito l’obbligo per i curdi di dotarsi di un cognome che ponesse in evidenza le ascendenze turche; con il colpo di stato del 1980 i militari hanno inasprito le misure per salvaguardare l’unità e l’indivisibilità della nazione in funzione anticurda; la legge del dicembre 2013, ovvero delle tre consonanti, consente l’uso delle consonanti solo corde ed autorizza ad utilizzare la lingua curda solo nell’ambito delle scuole private; la legge del febbraio 2014 di riforma della magistratura sottopone il Consiglio Supremo dei giudici e dei procuratori e l’Accademia della Magistratura all’autorità del ministro della Giustizia, in violazione del principio della separazione dei poteri in uno Stato di diritto (cfr. proprio sulla riforma della magistratura Il SOLE 24 ORE, Turchia, leggi liberticide contro l’autonomia dei magistrati e l’uso di internet, 26.2.2014). Dal rapporto di Amnesty International del 2013 (consultabile al seguente link http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Turchia_1.pdf) emerge che l’uso eccessivo della forza da parte della polizia, tra cui pestaggi, durante le manifestazioni è stato segnalato con frequenza nel corso dell’anno. Merita pertanto di essere ammesso alla protezione sussidiaria, il richiedente che alleghi le vessazioni subite da parte della polizia turca in un periodo consistente. Tali circostanze sono, infatti, del tutto coerenti con il quadro d decennali violenze e discriminazioni subite dal popolo curdo. Peraltro la recente riforma dell’ordinamento giudiziario ha soppresso qualsiasi indipendente della magistratura, ormai impossibilità a svolgere la funzione di argine alle misure ed agli abusi della polizia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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