Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13921 - pubb. 24/12/2015

'Viaggiare sicuri': le informazioni tratte non valgono come prova della sicurezza di un paese

Tribunale Milano, 16 Giugno 2015. Est. Martina Flamini.


Protezione internazionale – Fumus persecutionis – Prova – Documenti tratti dal sito “Viaggiare sicuri” – Rilevanza probatoria – Esclusione – Documenti tratti dai siti istituzionali – D.l. 7 del 2015 (nel caso di specie, Venezuela)



La legge 17.4.2015 nr. 43, che ha convertito il decreto-legge antiterrorismo del 18.2.2015 nr. 7, ha introdotto l’art. 19-bis, ai sensi del quale: Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l’incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. 3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi”. Appare pertanto evidente che le informazioni tratte dal sito “VIAGGIARE SICURI” possono essere utilizzate per orientare le scelte dei viaggiatori e non, invece, per trarre informazioni attendibili sulla sicurezza di un paese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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