ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13893 - pubb. 22/12/2015.

Protezione internazionale: il giudice può accordare anche la “protezione umanitaria”


Tribunale di Milano, 24 Marzo 2015. Est. Martina Flamini.

Protezione internazionale – Richiedente che non può beneficiare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria – Accoglimento della domanda sub specie di “protezione umanitaria” – Sussiste (nel caso di specie, Mali)


L’ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall’introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre alla “protezione umanitaria” ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). In particolare, l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19” (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011). Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno “sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)” (Cass. ord. 6880/11). L’art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (…) trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale