Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13812 - pubb. 10/12/2015

Assegni provvisori: non è ammissibile il reclamo

Tribunale Milano, 20 Maggio 2015. Est. Buffone.


Alimenti – Assegno provvisorio di alimenti – Rigetto – Impugnazione – Reclamo – Ammissibilità – Esclusione



L’assegno provvisorio di alimenti, ex art. 446 c.c., va collocato nell’ambito delle misure cautelari tipiche, con un regime giuridico speciale in ragione dello specifico humus sostanziale e processuale in cui la misura si inscrive. Avendo natura cautelare, al cospetto della richiesta dell'alimentando, il giudice deve effettuare un'indagine sommaria, nel corso della quale deve accertare i presupposti soggettivi (stato di bisogno dell’alimentando) ed oggettivi (possibilità economica dell’obbligato), oltre al periculum in mora. E’ chiaro che si tratta pur sempre di una delibazione cd. sommaria, senza memoria della fase istruttoria che colorerà la fase di merito e, quindi, condurrà alla decisione finale. La specialità della misura in parola la sottrare sia al regime cautelare uniforme sia a quello camerale: in particolare, in punto di contestazione in sede di gravame, mediante reclamo. Infatti, diversamente dai cautelari ordinari e dai provvedimenti pronunciati all’esito di rito camerale, il provvedimento ex art. 446 c.c. non è impugnabile : semmai, è modificabile dal giudice del merito . Non si ignora quell’orientamento che ammette il reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ma si tratta di una lettura che vanifica le specialità dell’istituto chiaramente emergenti già dal testo letterale dell’art. 446 c.c. («finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti»). E, infatti, si discorre, per l’appunto, di «cautela speciale». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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