Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13367 - pubb. 17/09/2015

Il trasferimento unilaterale fissa la residenza nuova dei minori se perdura nel tempo senza contestazioni

Tribunale Milano, 05 Giugno 2015. Pres., est. Gloria Servetti.


Residenza abituale dei minori – Trasferimento unilaterale – Inerzia del genitore che dovrebbe dolersene – Trascorrere del tempo – Effetti – Consolidarsi della nuova residenza anche ai fini della competenza



Il luogo di residenza abituale dei minori deve essere deciso dai genitori «di comune accordo»: il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell’altro integra un atto illecito. La tutela del genitore che subisce il trasferimento unilaterale è, in linea di principio, integra in quanto il suddetto trasferimento è inidoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale e resta, dunque, dotato di potestas decidendi il Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente. Tali principi, tuttavia, non operano più là dove la nuova residenza abituale del minore – pur frutto di trasferimento unilaterale – si sia consolidata nel tempo per inerzia del genitore legittimato a dolersi del torto subito. In altri termini, la nuova residenza abituale del minore, frutto di scelta unilaterale, va contestata senza indugio dal genitore per potere evitare che la competenza territoriale del luogo di originario domicilio del fanciullo venga meno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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