Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13366 - pubb. 17/09/2015

Istanze ex art. 333 comma II c.c.: competenza del Tribunale per i minorenni se presentate in via autonoma

Tribunale Milano, 05 Giugno 2015. Est. Buffone.


Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – Art. 38 disp. att. c.c. – Misure limitative ex art. 333 c.c. – Ricorso per la modifica o revoca ex art. 333 comma II c.c.



L’art. 38 disp. att. c.c. richiamando «i provvedimenti» e i «procedimenti» di cui all’art. 333 c.c. non distingue, in seno a questa disposizione, tra la fattispecie di cui al primo comma e la fattispecie di cui al secondo comma. Le regole di riparto della competenza che valgono per il primo comma dell’art. 333 c.c. valgono, pertanto, anche per il secondo comma dell’art. 333 c.c.; ne consegue che, ove la parte ricorrente introduca in via autonoma un giudizio ex art. 333 comma II c.c. – senza che penda alcun processo di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. – si versa in un ambito attratto dalla competenza funzionale del T.M., non rilevando le eventuali domande accessori; infatti, solo ove il Giudice Minorile dovesse stimare non più sussistenti le condizioni legittimanti il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e di conseguenza revocare le antecedenti statuizioni a tutela del minore, si realizzerebbe quella reintegrazione della coppia genitoriale nel pieno esercizio della responsabilità che sola potrebbe consentire di individuare nella disposizione di cui all’art. 316 comma 4 c.c. il quadro normativo di riferimento, con consequenziale operatività della competenza funzionale del Giudice Ordinario a mente dell’art. 38 come modificato dalla legge 219/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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