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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13243 - pubb. 31/08/2015.

Processo di famiglia: il principio di non contestazione spiega pieni effetti. Rapporto investigativo valido se non contestato


Tribunale di Milano, 01 Luglio 2015. Pres., est. Gloria Servetti.

Rapporto investigativo – Omessa contestazione specifica – Valore di prova nel processo – Sussiste – Principio di non contestazione – Art. 115 c.p.c.


In tanto il rapporto investigativo deve essere oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale dei testi di riferimento, in quanto sia stato specificamente contestato dalla controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale» (ex multis: Trib. Milano, 13 maggio 2015, est. Servetti; Trib. Milano, 17 luglio 2013, est. Muscio; Trib. Milano, 8 aprile 2013, est. Buffone). Infatti, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione specifica costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (nella specie: mancata divisione del compendio ereditario prima della proposizione della domanda di condanna degli eredi da parte di chi ritenga di vantare un credito nei confronti del defunto) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Beninteso che, come noto, il principio di non contestazione, enucleato nell’art. 115 c.p.c., ha vocazione generale e si applica a ogni fatto introdotto specificamente nel processo, pure là dove sia contenuto in una prova documentale: in altri termini, il documento che sia prodotto in modo completo deve essere contestato specificamente oppure assume il valore di prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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