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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12454 - pubb. 22/04/2015.

Nuove indagini tributarie del giudice della famiglia alla luce della l. 162 del 2014


Tribunale di Milano, 03 Aprile 2015. Est. Buffone.

Procedimento di separazione / divorzio – Indagini di polizia tributaria – Accertamenti – Legge 162 del 2014 – Rilevanza – Sussiste (art. 337-ter c.c.)


Ai sensi dell’art. 5 comma IX, legge 1 dicembre 1970 n. 898, il Tribunale può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall’art. 337-ter, comma VI, c.c., che ammette indagini nell’interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i provvedimenti di cui all’art. 5 l. div. (moglie) e di cui all’art. 337-ter c.c. (figli). In tempi recenti, i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal Legislatore. Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, infatti, ha introdotto le seguenti modifiche: a) ha previsto che nei procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.); c) ha previsto, all’art. 7 comma IX del d.P.R. 605 del 1973, che le informazioni comunicate all’Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia. Tenuto conto delle citate novità normative, il giudice della famiglia, per gli accertamenti tramite indagini di Polizia Tributaria, può delegare alla detta Autorità anche le verifiche portate dalle norme di nuovo conio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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