Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12347 - pubb. 01/04/2015

Ordine di protezione: non può essere richiesto da terzi

Tribunale Milano, 18 Marzo 2015. Est. Rosa Muscio.


Ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. – Richiesto dal figlio nell’interesse della madre – Legittimazione attiva – Esclusione

Ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. – Persona sottoposta ad amministrazione di sostegno – Legittimazione dell’amministratore di sostegno – Sussiste



L’ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. deve essere richiesto direttamente dal titolare del diritto soggettivo leso, giusta la disposizione generale di cui all’art. 81 c.p.c. In particolare, il figlio maggiorenne non convivente, non può presentare istanza di protezione al fine di tutelare la condizione soggettiva della madre, oggetto di turbative e molestie da parte di terzi. In questo caso, il ricorso è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, l’ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. può essere richiesto dall’amministratore previamente autorizzato dal giudice tutelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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