Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11799 - pubb. 17/12/2014

Sottrazione internazionale e giudizio dinanzi al Tribunale ordinario: rapporti

Tribunale Milano, 31 Marzo 2014. Est. Buffone.


Sottrazione internazionale di Minore – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Conv. Aja 25 ottobre 1980 – Procedimento ordinario – Rapporti



Nel caso di sottrazione/mancato rientro di minore, il regolamento 2201/2003 prevede l’applicazione del “diritto speciale” contenuto nella convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (legge ratif. 64/94): le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale  è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980. E’, pertanto, ammissibile una tutela ex art. 316 comma IV, 337-bis c.c. solo nell’ipotesi in cui le sopraccitate regole non siano applicabili “in concreto” per essere stato il minore condotto in uno Stato non sottoscrittore della Convenzione dell’Aja (Trib. Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, con riguardo alla Russia); nel caso, invece, di Stato Membro della Convenzione è da escludere l’utilizzo di strumenti di tutela interni diverso da quello tipizzato dalla l. 64/94 (Trib. Milano, sez. IX, 6 febbraio 2014, con riguardo al Brasile). Nei casi di sottrazione cd. attiva, il Dicastero italiano ha una competenza “diretta” se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla succitata Convenzione e/o non è destinatario del Reg. 2201/2003; mentre ha una competenza sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce ai testi normativi sopra indicati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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