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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11729 - pubb. 04/12/2014.

Paziente ricoverato in Struttura privata di assistenza e protezione? L’amministrazione di sostegno (in genere) non è necessaria


Tribunale di Milano, 03 Novembre 2014. Est. Buffone.

Amministrazione di sostegno – Paziente collocato in struttura di assistenza sanitaria e ospitalità – Necessità dell’amministrazione di sostegno – Sempre e comunque – Esclusione


Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto con un operatore professionale qualificato (es. Casa di cura e ospitalità) – a titolo oneroso – un contratto che includa, in sostanza, nell’ambito delle obbligazioni nascenti dall’accordo, l’obbligo di protezione e assistenza sanitaria, è del tutto superfluo l’intervento del giudice tutelare. Le direttive regionali che sollecitano l’apertura di amministrazioni di sostegno per i pazienti ricoverati in Case di Cura, quale clausola generale e astratta, sono in contrasto con la fonte primaria (artt. 404 e ss c.c.) in quanto la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituzionalizzazione di ogni figura di assistente e tradisce, la lettera e lo spirito della legge. In linea di principio, pertanto, l’amministrazione di sostegno non è necessaria dove il paziente sia collocato in struttura di cura – retribuita per il suo compito – e possa beneficiare di una idonea rete familiare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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