Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11246 - pubb. 25/09/2014

Il trasferimento unilaterale del minore è un atto illecito e va bloccato

Tribunale Milano, 17 Giugno 2014. Est. Buffone.


Residenza Abituale del minore – Trasferimento unilaterale attuato da uno solo dei genitori contro la volontà dell’altro – Inibitoria – Inammissibilità – Altri provvedimenti interlocutori dell’Ufficio, in attesa della decisione – Ammissibilità – Sussiste



La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell’altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito in itinere, il Tribunale, in via d’urgenza, può disporre che venga data notizia al Comune di destinazione dei minori della illiceità del trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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