Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11096 - pubb. 10/09/2014

Audizione indiretta dei minori e sul cd. assegno perequativo

Appello Milano, 11 Agosto 2014. Est. Lo Cascio.


Audizione del minore – Riforma del codice civile (dlgs 154/2013) – Audizione cd. indiretta – Ammissibilità – Sussiste

Audizione del minore – Dichiarazioni del minore – Sindacato del giudice – Sussiste – Possibilità del giudice di discostarsi dalla volontà espressa dal minore – Sussiste – Condizioni

Mantenimento dei figli – Assegno cd. perequativo – Assegno indiretto a carico del genitore convivente con i figli, in favore dei figli stessi per il tempo in cui sono con l’altro genitore – Ammissibilità – Sussiste



Anche nel vigore dell’art. 336-bis cod. civ., il giudice può procedere all’audizione dei fanciulli in via indiretta, tramite CTU, soprattutto nel caso in cui i minori siano al centro di un aspro conflitto genitoriale (duraturo nel tempo), conflitto che impedisce un naturale e sano esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e provoca pregiudizio alla prole. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nell’approccio alla valutazione complessiva delle dichiarazioni dei minori non si può prescindere da una analisi che vada oltre il mero significato letterale, tenendo conto delle motivazioni fornite e considerando che le decisioni sul luogo di vita e collocamento dei minori non possono essere rimesse acriticamente alle dichiarazioni dei fanciulli ma devono essere assunte nel loro reale interesse, con approfondita valutazione delle conseguenze che deriverebbero dall’una scelta piuttosto che dall’altra. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso di evidente disparità di condizioni economiche trai genitori, il genitore non convivente (genitore con il quale, dunque, i figli non convivono in modo prevalente), può comunque essere titolare di un limitato assegno di mantenimento diretto per la prole, per il tempo in cui i fanciulli sono con lui (cd. assegno perequativo); assegno che può essere fissato dal giudice anche limitatamente a periodi temporali di particolare ampiezza (es. periodi estivi e festivi). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)