Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10620 - pubb. 18/06/2014

Un curatore speciale per il minore se i genitori sono inadeguati: il Tribunale di Milano apre le porte alla curatela - minori

Tribunale Milano, 15 Maggio 2014. Est. Rosa Muscio.


Conflitto genitoriale – Interesse del minore – Conflitto con entrambe le figure genitoriali – Nomina di un curatore speciale ex officio al Minore – Sussiste



Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace; la nomina del curatore speciale prescinde da un’istanza di parte e può essere disposta d’ufficio dal giudice, posto che l’art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio (Corte Cost. 83/2011). In particolare, il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore, per la temporanea inadeguatezza dei genitori a prendere di mira e salvaguardare l’interesse primario del figlio e per la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti. In questo caso, sarà il curatore speciale ad assumere la rappresentanza del minore per tutti gli atti indicati dal giudice e, in particolare, avrà il compito di rappresentare il fanciullo anche nel processo pendente. Ove il curatore sia stato scelto in persona di un Avvocato, potrà essere questi a costituirsi direttamente in giudizio per il fanciullo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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