Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10452 - pubb. 22/05/2014

Lite familiare tra Italia e Svizzera: determinazione della competenza e possibilità del cumulo tra causa sulla separazione e causa sui rapporti genitoriali (mantenimento)

Tribunale Milano, 16 Aprile 2014. Pres., est. Rosa Muscio.


Competenza giurisdizionale – Reg. 2201/2003 – Residenza Abituale del minore – Concetto di “residenza abituale” – Coincidenza con la residenza anagrafica – Esclusione – Verifica in fatto – Ipotesi di residenza cd. frammentata – Criterio della Prevalenza – Sussiste.

Competenza giurisdizionale – Reg. 4/2009 – Obblighi di mantenimento dei minori – Cumulo con la domanda di separazione – Esclusione.



Ai fini della “competenza giurisdizionale” rileva non la residenza anagrafica ma “la residenza abituale” che, secondo la nozione ormai consolidata nell’ordinamento europeo e interno, è il luogo in cui l’interessato ha fissato con voluto carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi fermo restando che occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica, intendendosi quindi il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa al momento della proposizione della domanda (Corte di Giustizia 15.9.1994 nella causa C-452/93, Cass. Sez. Unite 17.2.2010 n. 3680, Cass. Sez Unite 25.6.2010 n. 15328, Cass. Sez. Unite 13.2.2012 n. 1984). Nel caso di residenza frammentata nello spazio deve darsi rilievo ed individuare una residenza abituale c.d. prevalente grazie all’uso combinato di legami quantitativi e qualitativi con un dato paese (parere 1/03 della Corte di Giustizia 7 febbraio 2006). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le questioni relative al mantenimento dei minori non possono ritenersi solo accessorie, ma sono strettamente connesse a quelle sulla responsabilità genitoriale tali quindi da richiedere necessariamente una decisione unitaria, essendo difficile stabilire l’obbligato e il quantum dell’obbligo senza decidere l’affidamento e/o collocamento e i tempi del diritto di visita e dovendosi, pertanto, dare prevalenza al criterio della residenza abituale del minore quale assorbente rispetto a qualunque altro criterio di determinazione della giurisdizione, in quanto il criterio della residenza abituale del minore, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una particolare pregnanza e capacità di attrazione. Ne consegue che, per la giurisdizione, deve essere applicato il criterio di cui all’art. 3 lett. d) del regolamento 4/2009. Il criterio di competenza giurisdizionale così individuato persiste anche nel caso in cui le domande relative ai minori vengano proposte congiuntamente alla domanda di separazione giudiziale: infatti, la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003” (Cass. Sez. Unite 30.12.2011 n. 30646). Questo orientamento appare quello preferibile perché rispondente all’esigenza di tutela del minore che non può certo essere assicurata da una decisione frazionata quale quella derivante dalla diversa interpretazione che, facendo leva sul carattere di alternatività tra i criteri di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del regolamento 4/2009, porterebbe ad attrarre, in forza del criterio della prevenzione, al giudice della separazione l’aspetto decisionale relativo ai soli obblighi alimentari per i minori e per cui la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite ha rimesso la questione interpretativa alla Corte Europea di Giustizia con la pronuncia n. 8049/2014. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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