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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10445 - pubb. 21/05/2014.

La domanda diretta ad ottenere la rimozione dei limiti alla responsabilità genitoriale è di competenza del Tribunale dei Minorenni


Tribunale di Milano, 06 Maggio 2014. Est. Rosa Muscio.

Limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. – Azione del genitore per la rimozione della limitazione (nel caso di specie: affidamento del minore all’Ente) – Domanda proposta in via autonoma – Competenza – Tribunale per i Minorenni – Sussiste.

Limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. – Affidamento all’ente – Art. 333 c.c. – Sussiste.


La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c, posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L’art. 38 disp. att. c.c come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 333 c.c, con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. In altri termini, l’azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di “affidamento della prole”, in quanto l’affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337ter e 337quater c.c.); il modulo dell’affidamento dei bambini all’ente locale realizza una limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nell’ambito dell’art. 333 c.c. e, cioè, nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres. Ortolan, rel. Buffone). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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