Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10421 - pubb. 15/05/2014

Rilevanza del disturbo di personalità nel giudizio di addebito

Tribunale Milano, 02 Aprile 2014. Pres., est. Canali.


Giudizio di addebito – Disturbo della personalità – Rilevanza – Condizioni.



La definizione del disturbo di personalità procede dalla definizione di ‘tratti di personalità’ che dice di quei ‘modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali personali rilevanti’. Quando, e soltanto quando, ‘…i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale adattiva o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono Disturbi di Personalità. La caratteristica essenziale di un disturbo di personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devi marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale o controllo degli impulsi’. Questo modello costante risulta inflessibile e pervasivo in un ampio spettro di contesti personali e sociali e determina un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree impostati. Il passaggio dai tratti di personalità al disturbo di personalità non avviene - sempre - con modalità traumatiche, non si assiste cioè al passaggio di una condizione ‘normale’ ad una condizione ‘disturbata’, ma, piuttosto, si osserva una personalità che a seguito di diversi fattori (ambientali, biologici, traumatici, ecc.) può assumere schemi e modelli disadattavi, passando così da uno ‘stile di personalità’ ad un ‘disturbo di personalità’. A partire dalla sentenza delle SS.UU. 9163 del 25 gennaio-8 marzo 2005 –c.d. Sentenza Raso - i disturbi di personalità diventano giuridicamente rilevanti quando siano ‘…per consistenza, intensità rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere’ del soggetto. Ciò che è rilevante, tuttavia, è non tanto la natura e l'origine del disturbo di personalità, quanto gli effetti che il medesimo determina '…sulla capacità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta nonchè sull'attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi che motivano l'azione'. Un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, per essere irrilevante ai fini della delcratoria di addebito, deve essere, allora, una condotta-sintomo che riveli il disturbo di personalità e nel contempo ne sia la cifra comportamentale, con esso ponendosi in connessione diretta e di esso manifestandosi quale inequivoco segnale rivelatore (c.d. ‘valore di malattia’ del comportamento tenuto). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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