Non ogni inadempimento legittima le azioni di garanzia: specie se le parti sono coniugi
Tribunale di Milano, 11 Febbraio 2014. Est. Stella.
Separazione – Mantenimento – Obbligazioni – Inesatto adempimento – Obbligo di tolleranza alla luce dei rapporti genitoriali – Sussiste.
E’ comune alla materia delle obbligazioni alimentari il principio di reciproca tolleranza nei rapporti obbligatori, tra creditore e debitore, che impone al creditore di sopportare quel minimo ritardo che - tenuto conto del titolo e degli accordi - non incida in misura rilevante o apprezzabile sulla situazione giuridica soggettiva oggetto del vincolo giuridico; il dovere di “tollerare” gli inadempimenti di scarsa rilevanza è più sentito dove creditore e debitore siano coniugi in regime di separazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)