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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7812 - pubb. 24/09/2012.

Divieto di ricevere atti proibiti dalla legge e responsabilità del notaio per procura generale conferita a soggetto non amministratore della società


Appello di Milano, 25 Maggio 2011. Est. Carla Romana Raineri.

Responsabilità del notaio - Ricevimento di procura generale da parte del legale rappresentante della società - Conferimento a terzo non amministratore del potere di dare esecuzione determinati atti - Nullità - Esclusione - Presupposti per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 28, comma n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.


La disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la quale vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge si riferisce ai soli vizi che diano luogo, in modo inequivoco, alla nullità assoluta dell'atto per contrarietà a norme imperative, con ciò escludendo che vi sia spazio per un sanzione disciplinare ove la fattispecie involga problemi interpretativi, ovvero sia dubbia in fatto o in diritto. La ratio della citata norma impone, infatti, di ritenere che al notaio non possano certo addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive e che l'inammissibilità dell'atto si giustifica quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato. In base a questi principi, si deve ritenere che non contravvenga al divieto in questione il ricevere la procura generale con la quale il legale rappresentante di una società conferisce ad un terzo non amministratore il potere di dare esecuzione agli atti da lui compiuti e, come tale, non idonea ad integrare il risultato proibito dalla legge della spoliazione dei poteri dell'organo amministrativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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