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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25056 - pubb. 27/03/2021.

Effetti sui crediti della estinzione della società di persone o di capitali


Tribunale di Torino, 24 Febbraio 2021. Est. Di Capua.

Cancellazioni delle iscrizioni di società - Effetti


L’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali delle citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi e dell’art. 73 Cost., u.c.. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1 gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati.

Dalla stessa data, per le società di persone, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile dal 1 gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., in base ai quali si giunge alla presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse operante negli stessi limiti temporali già indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.

La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali e le cooperative, che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro estinzione contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa. Per le società di persone, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e capacità è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l’estinzione di esse dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c., sull’intero titolo 5^ del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma”.
        
L’enunciato principio relativo agli effetti della cancellazione dell’iscrizione del registro dell’impresa delle società garantisce una soluzione unitaria al problema degli effetti della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive ed è coerente anche con la L. Fall., art. 10 novellata, facendo comunque decorrere dalla data della iscrizione della cancellazione stessa, l’anno per la dichiarazione di fallimento ed evitando incertezze su tale punto.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
    
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicità dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.

[Nel caso di specie, la parte attrice (persona fisica) aveva promosso il giudizio assumendo di agire “in proprio e quale Liquidatore e legale rappresentante” di una cessata Società in nome collettivo; la cancellazione della predetta società dal Registro delle Imprese ne aveva comportato l’estinzione, con la conseguente perdita della sua capacità giuridica e della legittimazione ad agire in giudizio in persona dei suoi ex amministratori o liquidatori; pertanto, la parte attrice era priva di legittimazione ad agire sia quale ex Liquidatore della cessata società sia quale “ex socia” tenuto conto che qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, mentre le obbligazioni della società non si estinguono (ciò che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali), ma si trasferiscono ai soci (i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali), i diritti (e i beni) non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, invece, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità (o comunione indivisa), ma con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo; nel caso di specie, infatti, la parte attrice aveva azionato una mera pretesa inerente ad un affermato credito incerto ed illiquido, avendo ad oggetto l’accertamento di un diverso saldo contabile del rapporto di conto corrente, tanto da avere richiesto l’accertamento a mezzo di una CTU contabile.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 12.11.2020 ed a verbale di udienza “figurata” in data 18.11.2020):

“Si insiste, per la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio, sul quesito già formulato in atto di citazione opponendosi alle modifiche ex adverso proposte.

§§§

Tutto quanto ciò premesso ed esposto, la deducente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata insta per l’accoglimento delle già tolte conclusioni in atto di citazione ed ivi compresi tutti i successivi atti difensivi, nessuno escluso.”

“ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

In via principale:

a) accertare e dichiarare le somme indebitamente percepite sul c/c misto n. 2016131 (già n. 2016131/83) acceso presso UNICREDIT S.p.A. per commissioni spese ed interessi sulla scorta delle clausole illegittime insite nell’originario contratto di conto corrente e nei successivi contratti di affidamento ed in tal sede sì insta per la restituzione della somma di Euro 263.597,48 ovvero altra somma accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori (in subordine legali) dalla scadenza delle singole poste sino al saldo effettivo;

b) accertate te posizioni credito/debito tra le parti in causa, effettuando la giudiziale compensazione;

c) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 ce, nonché dell’art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell’art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 2016131 (già n. 2016131/83) oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto e l’applicazione in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, ce, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; nonché l’applicazione degli interessi moratori o legali creditori ai sensi dell’art. 1284 ce sui saldi attivi;

d) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 ce, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;

e) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 ce, degli addebiti di! interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

f) accertare e dichiarare, per l’effetto, l’esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

g) determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell’indicato rapporto bancario;

h) accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il ed. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

i) determinare nell’ipotesi di apertura di credito ancora in essere, il saldo “ricalcolato” alla data dell’accertamento peritale (come da CTP o CTU), condannando la banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate;

1) determinare e condannare, nell’ipotesi di revoca o chiusura dell’apertura di credito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori sui saldi a credito e maggior danno (derivante dalla mancata -utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell’odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all’effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;

m) condannare la banca a rettificare l’illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d’Italia a motivo dell’esposizione falsamente qualificata e quantificata, riservando domanda per il risarcimento dei danni all’esito dell’accoglimento della presente domanda;

n) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio spese di CTU e CTP;

In via istruttoria:

disporre la Consulenza Tecnica d’Ufficio, al fine di accertare le somme ripetibili, nonché di riquantificare ed accertare le eventuali e reali somme dovute, nonché se l’applicazione dei tassi praticati risulti difforme ovvero oltre soglia, sul c/c misto n. 2016131 (già n. 2016131/83) disponendo che il Consulente Tecnico d’Ufficio, letti gli atti di causa ed i documenti tutti prodotti (con riserva di ulteriormente allegare altra documentazione inerente il C/c ed eventuale consulenza di parte integrativa nelle memorie istruttorie) in ordine alle circostanze sopra descritte, riquantifichi il saldo del c/c sopra indicato evidenziando le risultanze di quello “rettificato”. Di seguito si propone un quesito per la determinazione del corretto saldo dare/avere del rapporto oggetto di contestazione:

“Il CTU letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell’art. 198 cp.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare a avere tra le parti, ricalcoli il saldo per ogni singolo conto corrente, ordinario e/o accessorio, richiamati in atti, attenendosi ai seguenti criteri:

0)        Ricognizione dei rapporti oggetto di indagine

1)         In generale

Per ogni conto il CTU indichi: 1) la, data di accensione; 2) la data di chiusura e il relativo saldo di estinzione; per i rapporti ancora aperti, indichi l’ultimo saldo contabile rinvenuto nella documentazione agli atti; 3) le principali e rilevanti condizioni economiche del c/c e dell’apertura di credito sullo stesso appoggiata (su conto principale) o della linea di credito (su conto accessorio) e la loro variazione nel tempo, quali senza pretesa di completezza: tassi di interesse; cms e criteri dì applicazione; spese e commissioni; periodicità della capitalizzazione di interessi; 4) i periodi coperti dagli e/c versati in atti da ambo le parti.

2) Estratti incompleti - in generale Il CTU segnali gli e/c mancanti e assuma come saldo iniziale dell’e/c successivo al “buco” il saldo finale dell’e/c precedente. In mancanza di e/c anteriori al “buco” azzeri il saldo iniziale risultante dal primo e/c disponibile.

a) Interessi

Al) clausola “uso piazza” su contratto anteriore all’entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154.

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 ce. fino all’entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154 e, per il tratto successivo, al tasso di sostituzione previsto dall’art. 5 legge n. 154 (poi art. 117 co. 7 TUB), intendendo per operazioni “attive” (tasso minimo) quelle di impiego e “passive” (tasso massimo) quelle di raccolta.

Il conteggio secondo tale criterio deve farsi:

- Fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 tub),

- In mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo (dì c/c o apertura di credito in c/c).

A2) clausola “uso piazza” su contratto successivo all’entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 154.

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando i tassi di sostituzione previsti dall’art. 5 legge 17.2.1992 n. 154 (poi art. 117 co. 7 TUB), intendendo per operazioni “attive” (tasso minimo) quelle di impiego e “passive “ (tasso massimo) quelle di raccolta. Il conteggio secondo tale criterio deve farsi:

- Fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 tub),

 -   In mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo (di c/c o apertura di credito in c/c).

A3) interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 TUB)

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso di interesse debitore previsto nel contratto e/o variazione vigente anno per anno (o frazione).

 Il CTU distingua il tasso “nei limiti del fido, ‘ di scoperto extrafido. Se risulta provato in fido, ma la concessione di credito non è stata formalizzata per iscritto, alle partite entro fido il CTU applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

A4) interessi creditori

Se per effetto del ricalcolo del dare/avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, il CTU provvede a liquidare gli interessi creditori a fine trimestre, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale.

b) Saldi per valuta

Verifichi il CTU se il computo dei ed. giorni-valuta risulti da contratto scritto o dai FIA prodotti.

In caso di assenza, proceda all’azzeramento dei giorni-valuta.

c) Capitalizzazione trimestrale degli interessi:

ci) su contratto anteriore alla Delibera CICR 9.2.00

il ricalcolo deve farsi eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall’accensione del rapporto fino a nuovo contratto (o comunicazione specificamente approvata dal cliente) che preveda la pari periodicità nella chiusura e accredito/addebito di interessi e in difetto fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR).

C2) come sopra ma con comunicazione alla clientela di adeguamento delle condizioni (art. 7 co. 2 delibera CICR).

Qualora risulti agli atti la comunicazione con cui la banca ha dichiarato di adeguare le condizioni di contratto alla delibera CICR prevedendo pari periodicità nelle chiusure, il CTU formuli in via alternativa due distinte ipotesi di liquidazione del saldo:

-  Come ci) con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione anche per il tratto successivo, fino a nuovo contratto;

- Con spettanza degli interessi su interessi per il tratto successivo dall’1/7/2000 alla chiusura del conto e comunque non oltre il 31.12.2013.

 d) Altri addebiti

DI) Commissione di massimo scoperto anteriore al di 29.11.2008 n. 185 (art. 2 bis)

La cms può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg dall’entrata in vigore dell’art. 2 bis: 28.06.09) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 legge 17.2.92 n. 154, 118 tub: vedi sopra) preveda la cms e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia 1) misura percentuale; 2)base di calcolo (ad es sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso; sulla media del trimestre ecc)

In difetto di queste condizioni, gli addebiti per cms devono essere stornati dal conteggio.

D2) commissione di messa a disposizione fondi (art. 2-bis di 29.11.08 n. 185)

Il CTU:

- Verifichi se la commissione di messa a disposizione fondi risulti: a) da contratto scritto; b) da comunicazione in atti di proposta di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB (variazione consentita dall’art. 2-bis cit.cfr ABF Milano 172/2010);

- Se la commissione è stata prevista per iscritto, verifichi se la stessa osservi le condizioni previste dall’art. 2 bis cit (max. 0.50%, proporzionalità all’ammontare e durata dell’affidamento);

- Nel caso in cui non sia stata prevista per iscritto o non rispetti le condizioni elimini gli importi addebitati a tale titolo.

D3) spese e altre commissioni (art. 118 co. 4 TUB)

Le spese devono essere addebitate come da e/c, purché previste nel contratto o nei FIA prodotti.

e)Usura

Il CTU determini per ciascun trimestre il TEG applicato dalla banca:

-   Seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.96 n. 108 e le Istruzioni della Banca d’Italia vigenti pro tempore, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all’erogazione del credito (compresi cms e premi polizza anche per il tratto anteriore all’agosto 2009; da qualificare come onere) ad eccezione di imposte e tasse; Verifichi a seguire che il TEG rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai DM trimestrali emessi in base alla legge 7.3.96 n. 108.

Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda al ricalcolo del debito:

- Stornando gli interessi ex art. 1815 co. 2 ce. se il tasso risulta usurarlo già al momento della conclusione del contratto (o modifica dello stesso);

f)  Saldo finale

Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall’e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra.”

Sempre In via istruttoria:

ordinare alla convenuta ai sensi dell’art 210 C.p.c, la produzione degli eventuali estratti conto mancanti relativi al c/c misto n. 2016131 (già n. 2016131/83).

In via subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento parziale ovvero di mancato accoglimento della domanda, determinare giudizialmente l’importo del debito accertando, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

In ogni caso:

Disporre la verifica e la rettifica dell’errata segnalazione in Centrale Rischi e/o banche dati analoghe sulla scorta delle risultanze contabili a far data dalla prima data utile nei confronti della società attrice M. S.N.C. in liquidazione e di tutti i relativi garanti fideiussori Sig.ra RITA P. e Sig. ANGELO FARRONATO. In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre Iva e C.p.a., oltre a spese di CTU e CTP.”

 

Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 12.11.2020 ed a verbale di udienza “figurata” in data 18.11.2020):

 “L’avv. Giovanna Sordi, a nome e per conto di doValue S.p.A., quale mandataria con rappresentanza di UNICREDIT S.p.A., richiamata integralmente ogni eccezione, deduzione, istanza, domanda e produzione contenuta nei precedenti scritti difensivi, a verbale e nelle note di udienza figurata del 4 novembre 2020, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo,

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione

IN VIA PRELIMINARE

• Attesa l’estinzione della società M. S.n.c. di P. Rita e C. in liquidazione a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese di Torino a far data dal 19.3.2015 e quindi l’intervenuta perdita di capacità giuridica della stessa, considerato altresì che le pretese e domande attoree attengono ad un supposto credito “illiquido” (a mente delle Sezioni Unite nn.6071 e 6072 del 12.3.2014), dichiarare la carenza di ogni legittimazione attiva in capo a parte attrice e, conseguentemente, assolvere la Banca convenuta da ogni avversaria richiesta o pretesa;

• Attesa la natura “autonoma” della garanzia prestata dalla sig.ra Rita P. a favore della società M. S.n.c., e comunque la carenza di legittimazione del garante ad esercitare in nome proprio eventuali pretese e diritti altrui, dichiarare altresì la mancanza di legittimazione attiva di parte attrice a sollevare eccezioni e pretese in ordine al rapporto negoziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, assolvere la Banca convenuta da ogni avversaria richiesta o pretesa;

• Dichiarare altresì preclusa la facoltà di parte attrice a sollevare eccezioni e pretese in ordine al rapporto di conto corrente per cui è causa per l’intervenuto riconoscimento di debito del 12.7.2013, assolvendo di conseguenza la Banca convenuta da ogni avversaria richiesta o pretesa;

• Accertare e dichiarare che il preteso diritto di parte attrice di veder dichiarare come non dovute le somme corrisposte o addebitate è comunque caduto in prescrizione ex art.2946 cod.civ. per tutto il periodo anteriore al 17.5.2008 (o, in subordine, da quella diversa data risultante a seguito dell’accertamento di un atto, anteriore alla notifica dell’atto di citazione, avente una effettiva e concreta efficacia interruttiva), o in subordine quanto meno relativamente a tutte le rimesse aventi natura solutoria antecedente a tale data, e conseguentemente respingere in parte qua le domande attoree e dichiarare altresì inammissibile, per carenza dell’interesse ad agire ex art.100 cpc, ogni altra domanda o pretesa attorea

NEL MERITO

Respingere ogni avversaria domanda e pretesa, in quanto nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o prescritta in parte qua e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, sia nell’an che nel quantum debeatur per tutte le eccezioni e ragioni esposte dalla concludente nei suoi precedenti scritti difensivi ed a verbale di udienza, assolvendo di conseguenza la Banca convenuta da ogni avversaria richiesta o pretesa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Respingere ogni istanza istruttoria di parte attrice, in quanto inammissibile per essere esplorativa per tutte le ragioni svolte dalla concludente nei suoi precedenti scritti difensivi, a verbale e nelle note autorizzate per l’udienza figurata del 4 novembre 2020. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di C.T.U. contabile, la banca convenuta chiede che si tenga conto, nella formulazione del quesito, di ogni sua eccezione (prima tra tutte quella di prescrizione), argomentazione, difesa e produzione, nonché dei rilievi esposti nella sua nota autorizzata per l’udienza “figurata” del 4 novembre 2020.

IN OGNI CASO

Dichiarare tenuta e condannare parte attrice al rimborso delle spese e competenze di lite oltre 15% spese generali ed oneri di legge a favore di parte convenuta.”

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);

- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

 

1.2. Con atto di citazione datato 17.05.2018 ritualmente notificato, la sig.ra P. Rita, in proprio e quale Liquidatore e legale rappresentante pro tempore della cessata M. S.n.c. in liquidazione, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino UNICREDIT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

 

1.3. Si è costituita ritualmente e tempestivamente la parte convenuta UNICREDIT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria doBank S.p.A. in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. CASTELLANETA Giovanni, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

 

1.4. Con Ordinanza datata 8.10.2018 il Giudice Istruttore ha assegnato alle parti termine di quindici per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010.

 

1.5. Con Ordinanza datata 9.12.2019 il Giudice Istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”, tenendo conto:

delle domande proposte dalla parte attrice;

delle eccezioni proposte dalla parte convenuta;

dei documenti prodotti dalle parti;

della presente Ordinanza;

dell’evidente esigenza di evitare il rischio di causa

dell’opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;

del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall’esito incerto e, dall’altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);

dell’ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali (comprese quelle dell’eventuale CTU);

delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”;

dell’eventuale applicazione dell’art. 116 c.p.c.;

della proposta transattiva formulata dalla parte attrice a verbale dell’udienza in data 4.12.2019, ritenuta del tutto congrua dal sottoscritto Giudice, fata eccezione per il concorso spese;

versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 30.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice, con integrale compensazione di tutte le ulteriori partite tra le parti collegate direttamente o indirettamente, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese.

 

1.6. Non avendo la parte convenuta accettato la predetta proposta transattiva o conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.  il Giudice Istruttore, su istanza delle parti, ha concesso i termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c.

 

1.7. Con Decreto in data 28.04.2020 il Giudice Istruttore:

- preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare:

dell’art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: “h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”;

della Delibera CSM n. 186 dell’11/03/2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell’avvocatura;

del “Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto” predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 28/04/2020;

ha disposto lo svolgimento dell’udienza già fissata nelle forme dell’udienza “figurata”, mediante il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, con termine per l’eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle predette “note scritte”.

 

1.8. All’udienza “figurata” in data 04.11.2020 il Giudice Istruttore, lette le “note scritte” depositate dalle parti:

- ha ritenuto che la decisione su una delle questioni preliminari e/o pregiudiziali proposte dalla parte convenuta potrebbe definire il giudizio, con conseguente opportunità, ai sensi dell’art. 187, 2° o 3° comma, c.p.c., di rimettere la causa al Giudicante (Tribunale in composizione monocratica) affinché si pronunci sulle suddette questioni con Sentenza;

- ha ritenuto opportuno che anche sulla CTU richiesta dalla parte attrice si pronunci il Giudicante unitamente al merito;

- ha quindi invitato le parti a precisare davanti le conclusioni (da formularsi interamente ex art. 189 c.p.c.), fissando a tale fine udienza “figurata” al 18.11.2020, con termine alle parti per l’eventuale deposito di motivata istanza di trattazione orale e con altro termine per il deposito telematico delle predette “note scritte”.

 

1.9. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.

 

1.10. All’udienza “figurata” in data 18.11.2020 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.

 

 

 

2. Sulle deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha insistito per la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio, sul quesito già formulato in atto di citazione, opponendosi alle modifiche ex adverso proposte.

Si deve aggiungere che nelle “note scritte” depositate in data 12.11.2020 la parte attrice ha esposto quanto segue:

“Premesso che

In osservanza all’ordinanza emessa dal Giudicante con cui disponeva la precisazione delle conclusioni si osserva quanto segue:

La scrivente difesa, contesta integralmente le precedenti note scritte depositate dall’avversaria difesa essendo leso il contradditorio tra le parti, in quanto non risulta rispettata la relativa sinteticità delle medesime e non potendo lo scrivente prendere posizione sulle stesse difese, se non con tali note scritte:

A-B) IN VIA PRELIMINARE: ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

In riferimento alla cessazione della Società M. S.n.c., ed all’esercizio delle relative azioni, da parte della Sig.ra P. RITA in proprio e quale liquidatore, la stessa in tal sede prosegue le contestazioni avanzate prima in sede stragiudiziale e poi in mediazione (azionata ben due volte prima volontaria poi obbligatoria), proseguendo le contestazioni già azionate in prima battuta a mezzo raccomandata nel lontano 17/04/2013 – missiva preceduta il 27/03/2013 dalla richiesta contrattuale ai sensi dell’art. 119 T.U.B.- (che si allega nuovamente – non potendo disporre la relativa esibizione in udienza) inoltre, preme evidenziare che la stessa richiesta non è stata mai evasa pertanto decadono tutte le contestazioni di cui AL PUNTO E della difesa avversaria.

Dunque, a sostegno della presente azione, basta rilevare dalla visura camerale prodotta, sia il ruolo del liquidatore Sig. P., sia l’interesse della stessa quale garante/fidejussore ad accertare l’inesistenza del debito e nel contempo del maggior credito in forza di tutte le contestazioni esperite (anche in forza di idonea consulenza di parte) atte a supportare le richieste di ripetizione.

Infatti richiamando le sentenze a Sezioni Unite della Suprema Corte (citate dalla controparte) viene evidenziato in maniera cristallina due chiari principi:

1) Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale :

a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) si trasferiscono al pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio…

Pertanto pare evidente il trasferimento del credito dalla Società (accertando in corso di mediazione e successivamente azionato in contenzioso) alla liquidatrice pro tempore ovvero autonomamente esercitabile dal garante (per quanto riguarda la Sig.ra P. - per la singola posizione di garanzia -, fatto salvo l’intervento in contenzioso degli ulteriori garanti) al fine di accertare l’insussistenza della propria esposizione debitoria con tutte le rettifiche del caso ed i relativi ambiti risarcitori;

2) Le Sezioni Unite procedono poi all’esame degli eventuali rapporti attivi non liquidati (ad es. beni e crediti) che residuino all’estinzione della società conosciuti al momento della liquidazione o la cui esistenza viene scoperta successivamente alla cancellazione ribadendo il trasferimento degli stessi crediti accertati/accertandi.

Ne consegue che le contestazioni sollevate rispetto all’applicazione di illeciti sul conto corrente indicato, evidenziano in maniera inequivocabile l’interesse della Società di ripetere le somme indebite.

In via residuale, permane comunque l’interesse della liquidatrice/garante di accertare l’insussistenza del debito nonché di recuperare il maggior credito.

C) ACCORDO 12.07.2013 – RICONOSCIMENTO di DEBITO PRECLUSIONE

Pare curioso, che la Banca (ovvero la Sua mandataria) solo in fase di costituzione dell’odierno contenzioso abbia prodotto un documento datato 12/07/2013 dal quale si evince al penultimo capoverso della pagina 1 la rinuncia alle contestazioni sollevate.

Curioso nuovamente che la stessa Società per il tramite della Società ANVI richieda prima la documentazione contrattuale nel marzo 2013 e poi diffidi la Banca nell’aprile 2013 alla ripetizione della somma di Euro 250.000,00 per successivamente sottoscrivere nel luglio 2013 il formulario/prestampato dell’UNICREDIT (cfr. doc. 2 fasc. convenuta) al fine di rinunciare ad ogni pretesa, da cui non risulta esplicita la duplice sottoscrizione per l’approvazione del contenuto e delle relative clausole.

D) SULLA PRESCRIZIONE INVOCATA

Per quanto attiene la prescrizione la stessa avrà decorrenza dall’ultimo atto interruttivo utile.

Si evidenzia che con la produzione della lettera datata 17/04/2013 a firma ANVI, (quale formale richiesta risarcitoria) preceduta regolarmente (e ricevuta) dalla richiesta contrattuale ai sensi dell’art. 119 T.U.B., ed ogni eventuale precedente dovrà effettuarsi il nuovo conteggio del periodo prescrittivo, considerando in ogni caso la decorrenza dell’espletanda analisi tecnico contabile, quantomeno sino alla data del 17/04/2003.

E) SULLA CONTESTATA MANCATA ALLEGAZIONE

Contrariamente a quanto affermato da controparte, la scrivente difesa ha provveduto ad allegare sia TUTTI gli ESTRATTI CONTO che la CENTRALE RISCHI unitamente alla RICHIESTA dei CONTRATTI ex art. 119 T.U.B., pertanto ogni contestazione risulta superflua.

F) SULLA CONTESTATA INFONDATEZZA

Preme sottolineare che parte attrice ha provveduto ad assolvere il proprio onere probatorio, allegando tutta la documentazione necessaria, unitamente ad una consulenza tecnica di parte del Dott. Ermanno GAROLA, già CTU del Tribunale di Torino.

G) SULL’INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE SVOLTE

La scrivente difesa sottolinea di aver ampiamente e compiutamente contestato le difese avversarie, al contrario allegando la documentazione necessaria a supportare le proprie contestazioni/richieste e dimostrando che in seguito alle contestazioni già sollevate nel lontano anno 2013 (valide a tutti gli effetti interruttivi in quanto regolarmente ricevute a mezzo raccomandata) e da cui dovrà necessariamente far decorrere la prescrizione.

Ciò premesso, si insiste, per la RIMESSIONE della CAUSA sul RUOLO ai fini dell’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio, sul quesito già formulato in atto di citazione opponendosi alle modifiche ex adverso proposte.”

 

2.2. La predetta istanza proposta dalla parte attrice di rimessione della causa sul ruolo ai fini dell’espletamento della CTU sul quesito formulato in atto di citazione non può trovare accoglimento.

Invero, si deve innanzitutto premettere che, come già rilevato dal Giudice Istruttore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, non è ravvisabile alcuna lesione del contradditorio tra le parti, tenuto conto, tra l’altro, dei rilievi che seguono:

- le “note scritte” depositate in data 26.10.2020 dalla parte convenuta constano di 5 pagine, l’ultima delle quali limitata a poche righe;

- inoltre, in tali “note scritte” depositate in data 26.10.2020, la parte convenuta non ha fatto altro che riassumere il contenuto delle eccezioni già proposte fin dalla comparsa di costituzione e risposta, oltre a svolgere alcune ulteriori brevi considerazioni;

- a verbale dell’udienza “figurata” in data 4.11.2020 il sottoscritto Giudice Istruttore ha quindi ritenuto che la decisione su una delle questioni preliminari e/o pregiudiziali proposte dalla parte convenuta potrebbe definire il giudizio, per cui, ai sensi dell’art. 187, 2° o 3° comma, c.p.c., è opportuno rimettere la causa al Giudicante (Tribunale in composizione monocratica) affinché si pronunci sulle suddette questioni con Sentenza; ora, è evidente che un tale provvedimento si fonda sulle eccezioni proposte dalla parte convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta;

- inoltre, l’istanza di CTU proposta dalla parte attrice non è stata respinta, avendo il sottoscritto Giudice Istruttore ritenuto opportuno che anche sulla CTU richiesta dalla parte attrice si pronunci il Giudicante unitamente al merito, all’evidente fine di evitare un’attività lunga e costosa, la quale potrebbe rivelarsi superflua nel caso di accoglimento di una delle predette questioni preliminari e/o pregiudiziali proposte dalla parte convenuta;

- si deve aggiungere che nelle proprie “note scritte” depositate dalla parte attrice in data 12.11.2020 (sopra riportate), composte da 4 pagine e, dunque, da un numero di pagine pressoché uguale a quello delle “note scritte” depositate in data 26.10.2020 dalla parte convenuta, la parte attrice ha avuto modo di replicare ampiamente alle predette “note scritte” di controparte;

- infine, nella comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica la parte attrice ha ampia possibilità di svolgere ulteriormente le proprie difese.

Ciò premesso, nel caso di specie, a seguito della lettura degli atti e documenti depositati  dalle parti, come si dirà ampiamente infra, deve ritenersi che la decisione sull’eccezioni preliminare di carenza di legittimazione attiva proposta dalla parte convenuta sia idonea a definire il giudizio, con conseguente irrilevanza della CTU richiesta dalla parte attrice.

 

 

 

3. Sulle eccezioni proposte dalla parte convenuta in via preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice.

3.1. Come si è detto, la parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice.

 

3.2. Precisamente, la parte attrice ha sollevato tale eccezione, in primo luogo, “attesa l’estinzione della società M. S.n.c. di P. Rita e C. in liquidazione a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese di Torino a far data dal 19.3.2015 e quindi l’intervenuta perdita di capacità giuridica della stessa, considerato altresì che le pretese e domande attoree attengono ad un supposto credito “illiquido” (a mente delle Sezioni Unite nn.6071 e 6072 del 12.3.2014)”.

L’eccezione risulta fondata.

3.2.1. Invero, si devono richiamare le Sezioni Unite della Cassazione che, con le tre note Sentenze gemelle n. 4060/2010, n. 4062/2010 e n. 4063/2010 rese in data 22/02/2010, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“L’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali delle citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi e dell’art. 73 Cost., u.c..

Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1 gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati.

Dalla stessa data, per le società di persone, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile dal 1 gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., in base ai quali si giunge alla presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse operante negli stessi limiti temporali già indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.

La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali e le cooperative, che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro estinzione contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa. Per le società di persone, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e capacità è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l’estinzione di esse dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c., sull’intero titolo 5^ del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma”.

Le Sezioni Unite hanno ancora chiarito che “l’enunciato principio relativo agli effetti della cancellazione dell’iscrizione del registro dell’impresa delle società garantisce una soluzione unitaria al problema degli effetti della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive ed è coerente anche con la L. Fall., art. 10 novellata, facendo comunque decorrere dalla data della iscrizione della cancellazione stessa, l’anno per la dichiarazione di fallimento ed evitando incertezze su tale punto.”

Inoltre, si devono anche richiamare le successive Sentenze delle Sezioni Unite n. 6070/2013 e n. 6071/2013, rese in data 12/03/2013, che hanno affermato, tra l’altro, quanto segue: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr. in tal senso: Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6070 in Giust. Civ. Mass. 2013 ed in Diritto & Giustizia 2013, 22 maggio;  Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6071 in Giustizia Civile 2013, 11-12, I, 2461).

Inoltre, le predette Sentenze hanno chiarito che “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicità dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere” (cfr. in tal senso: Cassazione civile Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6070 in Giust. Civ. Mass. 2013;  Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6071 in Giustizia Civile 2013, 11-12, I, 2461). 

I predetti principi sono stati seguiti anche da numerose successive pronunce della Cassazione (cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. I, 10/08/2015, n. 16638 Guida al diritto 2015, 47, 61:  “A seguito delle modifiche introdotte dal d.lg. n. 6 del 2003 anche la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese importa l’estinzione dell’ente. La situazione di tali società, peraltro, si differenzia da quella delle società di capitali in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Tale prova contraria, comunque, non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, atteso che ciò condurrebbe in sostanza a un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione - quindi - occorre la prova di un fatto dinamico. Cioè che la società abbia continuato in realtà a operare, e, dunque a esistere, pur dopo la avvenuta cancellazione dal registro.” “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lg. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”).

3.2.2. Ora, le citate pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, comprese quelle del 2010, con riguardo agli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese, si riferiscono sia “società di capitali” sia a tutte le “società di persone”.

Come si è visto, infatti, le citate Sezioni Unite della Cassazione, con le tre Sentenze gemelle n. 4060/2010, n. 4062/2010 e n. 4063/2010 rese in data 22/02/2010, in vari passaggi della motivazione richiamano anche le “società di persone commerciali” ed anche nei “principi di diritto” sopra richiamati hanno fatto espresso riferimento alle “società di persone”.

Inoltre,  come pure si è visto, subito dopo aver enunciato i “principi di diritto”, le Sezioni Unite hanno chiarito che “l’enunciato principio relativo agli effetti della cancellazione dell’iscrizione del registro dell’impresa delle società garantisce una soluzione unitaria al problema degli effetti della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive.”

Anche i citati principi in tema di effetti della cancellazione dal registro delle imprese enunciati nelle successive citate pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6070/2013 e n. 6071/2013 sono stati riferiti anche alle “società di persone”.

Infine, anche in numerose successive sentenze della Cassazione (di Sezioni diverse) tali principi sono stati applicati con enunciazioni riferite indistintamente alle “società di persone” (cfr. in tal senso, tra la tante, Cass. civile, sez. lav., 12/07/2018, n. 18465; Cass. Civile, sez. trib.,  14/03/2018, n. 6285; Cass. civile, sez. VI, 13/03/2018, n. 6069; Cass. civile, sez. trib., 28/12/2017, n. 31037; Cass. civile, sez. lav., 25/05/2017, n. 13183; Cass. civile, sez. III, 28/06/2016, n. 13290; Cass. civile sez. I, 10/08/2015, n. 16638; Cass. Civile, sez. trib., 06/11/2013, n. 24955) e, talvolta, finanche specificamente alle “società semplici” (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. II, 12/10/2012, n. 17500).

3.2.3. Nel caso di specie, la sig.ra P. Rita ha promosso il presente giudizio assumendo di agire “in proprio e quale Liquidatore e legale rappresentante della cessata M. S.n.c. in Liquidazione”.

La società “M. di P. Rita in Liquidazione” è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.03.2015, come documentato dalla stessa parte attrice (cfr. la visura della predetta società prodotta sub doc. 6).

La cancellazione della predetta società dal Registro delle Imprese ne ha comportato l’estinzione, con la conseguente perdita della sua capacità giuridica e della legittimazione ad agire in giudizio in persona dei suoi ex amministratori o liquidatori.

Pertanto, la sig.ra P. Rita risulta priva di legittimazione ad agire innanzitutto quale ex Liquidatore della società “M. di P. Rita in Liquidazione”.

3.2.4. Inoltre, la sig.ra P. Rita risulta priva della legittimazione ad agire anche quale “ex socia” della “M. di P. Rita in Liquidazione” tenuto conto che, come si è detto poc’anzi, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, mentre le obbligazioni della società non si estinguono (ciò che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali), ma si trasferiscono ai soci (i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali), i diritti (e i beni) non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, invece, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità (o comunione indivisa), ma con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr. in tal senso le citate Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6070 e Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6071).

Nel caso di specie, infatti, la parte attrice ha azionato una mera pretesa inerente ad un affermato credito incerto ed illiquido, avendo ad oggetto l’accertamento di un diverso saldo contabile del rapporto di conto corrente, tanto da avere richiesto l’accertamento a mezzo di una CTU contabile.

 

3.3. In secondo luogo, la parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice sig.ra P. Rita a sollevare eccezioni e pretese in ordine al rapporto negoziale dedotto in giudizio, attesa “la natura “autonoma” della garanzia prestata dalla sig.ra Rita P. a favore della società M. S.n.c., e comunque la carenza di legittimazione del garante ad esercitare in nome proprio eventuali pretese e diritti altrui”.

L’eccezione risulta fondata.

Nel caso di specie, infatti, la garanzia prestata dalla sig.ra P. Rita riveste natura “autonoma”, essendosi impegnata a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (cfr. doc. 8 della parte convenuta opposta -clausola n.6-); del resto, tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla parte attrice opponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 155, comma 1, c.p.c.

Ora, fin dal 1987 le Sezioni Unite della Cassazione avevano avuto modo di affermare che “il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), che genera un’obbligazione del promittente svincolata da qualsiasi rapporto con l’obbligazione principale garantita ed in base al quale il garante si impegna a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo, senza la possibilità di eccepire l’eventuale adempimento del debitore garantito è un valido contratto atipico, realizzante interessi meritevoli di tutela connessi, tra l’altro, all’espansione del commercio internazionale” (così: Cass. civile, Sezioni Unite, 1 ottobre 1987 n. 7341, in Banca borsa tit. cred. 1988, II,1 ed in Giur. it. 1988, I,1,1204).

Nel 1992 si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che “il contratto autonomo consiste nell’assunzione dell’obbligo di eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, efficacia, e in genere alle vicende del rapporto principale; anche se ispirata al modello della fideiussione, la garanzia autonoma - quale negozio atipico - se ne discosta soprattutto perché essa deroga al principio dell’accessorietà, che connota detta figura negoziale tipica, e in particolare al regime delle eccezioni consentite al garante;  l’obbligazione del garante è pertanto indipendente dal rapporto principale” (Cass. civile, Sezioni Unite, 19 marzo 1992, n. 3465 in Foro padano 1994, I, 314).

Da allora la Cassazione suole affermare che il ‘contratto autonomo di garanzia’, definito anche ‘garanzia a prima domanda’, espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322, comma 2, c.c., si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni tra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca) ed il debitore della prestazione (l’ordinante), e si distingue dalla fideiussione perché, in deroga al principio dell’accessorietà ed al regime delle eccezioni consentite al garante ex art. 1945 c.c., quest’ultimo si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, efficacia, e in genere alle vicende del rapporto principale;    in altre parole,  costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta   (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11890;  Cass. civile, sez. I, 17 gennaio 2008, n. 903;   Cass. civile, sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4661;    Cass. civile, sez. III, 09 novembre 2006, n. 23900;   Cass. civile, sez. III, 03 ottobre 2005, n. 19300;   Cass. civile, sez. III, 20 aprile 2004, n. 7502;   Cass. civile, sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2464;   Cass. civile, sez. III, 07 gennaio 2004, n. 52;   Cass. civile, sez. III, 31 luglio 2002, n. 11368;    Cass. civile, sez. III, 20 luglio 2002, n. 10637;   Cass. civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3326;  Cass. civile, sez. I, 19 giugno 2001, n. 8324;  Cass. civile, sez. I, 23 giugno 2000, n. 8540;  Cass. civile, sez. III, 21 aprile 1999, n. 3964; Cass. civile, sez. III, 11 febbraio 1998, n. 1420).

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di “garanzia autonoma”, sig.ra P. Rita non può sollevare eccezioni in ordine al rapporto negoziale dedotto in giudizio.

 

3.4. In conclusione, attesa l’estinzione della società M. S.n.c. di P. Rita e C. in liquidazione a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese di Torino a far data dal 19.3.2015 e, quindi, l’intervenuta perdita di capacità giuridica della stessa, e considerato altresì che le pretese e domande attoree attengono ad un supposto credito “illiquido” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6070;  Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12/03/2013, n. 6071), deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice.

Inoltre, attesa la natura “autonoma” della garanzia prestata dalla sig.ra P. Rita a favore della società M. S.n.c. di P. Rita e C. e, comunque, la carenza di legittimazione del garante ad esercitare in nome proprio eventuali pretese e diritti altrui, deve dichiararsi altresì la mancanza di legittimazione attiva di parte attrice a sollevare eccezioni e pretese in ordine al rapporto negoziale dedotto in giudizio.

Conseguentemente, le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta devono essere dichiarate inammissibili.

 

3.5. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

 

 

 

4. Sulle spese processuali del presente giudizio.

4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”

 

4.2. Invero, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”

Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili:

- nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico;

- nell’atteggiamento collaborativo dimostrato dalla parte attrice che, come si è detto, ha aderito alla predetta proposta transattiva o conciliativa formulata dal Giudice Istruttore con Ordinanza datata 9.12.2019, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.

 

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11865/2018 R.G. promossa dalla sig.ra P. Rita, in proprio e quale Liquidatore e legale rappresentante pro tempore della cessata M. S.n.c. in liquidazione (parte attrice) contro UNICREDIT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria doBank S.p.A. in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. CASTELLANETA Giovanni (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice e, conseguentemente, dichiara inammissibili le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta.

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .

Così deciso in Torino, in data 24 febbraio 2021.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA