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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21178 - pubb. 05/02/2019.

Va rigettata la domanda di risarcimento del creditore sociale quando la perdita sia stata spontaneamente ristorata dagli amministratori in sede di concordato preventivo


Appello di Venezia, 09 Gennaio 2019. Est. Caterina Passarelli.

Società di capitali – Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali – Natura del danno

Società di capitali – Cumulo, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, dell’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e di quella ex art. 2476 sesto comma c.c. – Inammissibilità


Il danno subito dal creditore d’una s.r.l., per inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, non è che un riflesso del danno inferto al patrimonio sociale; ne deriva che, dedotta dal creditore l’inosservanza delle norme ex articoli 2485 e 2486 c.c., ove il danno al patrimonio sociale sia individuabile nella sola perdita cd. incrementale e tal perdita sia stata però spontaneamente ristorata dagli amministratori in sede di concordato preventivo, la domanda di risarcimento del creditore sociale va rigettata. (Mauro Meneghini) (Antonio Restiglian) (riproduzione riservata)

L’azione ex art. 2476 sesto comma c.c. è diversa per presupposti, oggetto e finalità rispetto a quella riconducibile all’art. 2394 c.c.; ne deriva che le due azioni non possono fondarsi sui medesimi fatti costitutivi. (Mauro Meneghini) (Antonio Restiglian) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian


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