Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13375 - pubb. 21/09/2015

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, condizioni per il recesso del socio, concetto di 'alterazione', onere della prova e ragioni della tutela del socio di minoranza

Tribunale Milano, 21 Luglio 2015. Est. Alessandra Dal Moro.


Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - Recesso del socio - Inizio e cessazione dell'attività di direzione e coordinamento - Cambio del controllo - Liquidazione della quota sociale - Modifica in senso deteriore delle condizioni di rischio di investimento - Concetto di alterazione - Onere della prova - Verifica del presupposto costitutivo dell'alterazione delle condizioni di rischio - Concessione di un diritto di exit, tout court - Esclusione - Tutela del socio di minoranza dal pregiudizio derivante dalle scelte strategiche del socio di maggioranza



Secondo la stessa previsione dell’art. 2497-quater lett. c) c.c., l’inizio e la cessazione di un'attività di direzione e coordinamento - così come il “cambio” del controllo (rectius del soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento) - assumono rilievo ai fini del riconoscimento del diritto alla liquidazione della quota sociale unicamente nella misura in cui detti fatti possano in concreto comportare una modifica in senso deteriore delle condizioni di rischio di investimento sussistenti prima dell’evento considerato dalla norma, così dovendosi intendere - in linea con l’orientamento dottrinale prevalente - il concetto di “alterazione”.

E' con riguardo all'onere della prova che si misura la delicatezza dell’interpretazione in concreto del presupposto costitutivo dell’ “alterazione delle condizioni di rischio”, poiché, da un lato, essa potrebbe essere così restrittiva da compromettere la tutela che la norma intende assicurare, dall’altro, potrebbe finire per non tenere in adeguata considerazione i contrapposti interessi meritevoli di tutela che senz’altro il legislatore ha tenuto presente quando ha subordinato lo strumento di tutela accordato (il diritto di recesso, di interrompere cioè anticipatamente il rapporto sociale ed ottenere la restituzione di un conferimento astrattamente destinato a restare a disposizione della società fino al termine originariamente convenuto nel contratto sociale) alla presenza di taluni presupposti, interessi quali la continuità dell’impresa e la tutela dei creditori sociali, dato che lo scioglimento anticipato del rapporto sottrae ricchezza alla singola impresa e con essa al sistema economico.

In definitiva, nell’approcciare siffatti casi, deve tenersi conto del fatto che la norma non ha inteso concedere al socio di minoranza - in caso di inizio o fine o mutamento di un’attività di etero direzione - un diritto di exit, tout court, una possibilità di guadagno, che addirittura permetta anche al socio di minoranza di godere dei vantaggi che il socio di maggioranza può negoziare - in termini di valorizzazione del pacchetto di controllo - con il terzo acquirente; la norma ha semplicemente inteso fare in modo che il socio di minoranza non tragga pregiudizio dalle scelte strategiche pur legittime del socio di maggioranza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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