Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12218 - pubb. 09/03/2015

Rimborso di finanziamento da società a socio, postergazione e attività di direzione e coordinamento in presenza di partecipazioni indirette

Tribunale Torino, 16 Febbraio 2015. Est. Rizzi.


Rimborso di mutuo concesso da società a socio - Competenza del tribunale delle imprese - Esclusione - Eccezione del convenuto - Irrilevanza

Procedimento per ingiunzione - Notificazione - Inesistenza e invalidità - Opposizione

Procedimento per ingiunzione - Notificazione - Modifica della copia autentica mediante l'introduzione fisica dell'atto di precetto - Inesistenza e invalidità - Esclusione

Società - Rimborso dei finanziamenti dei soci - Postergazione - Applicazione al finanziamento effettuato dalla società al socio - Esclusione

Società - Rimborso dei finanziamenti - Attività di direzione e coordinamento - Applicazione ai finanziamenti effettuati dalla capogruppo o da altre società sottoposte a favore di società del gruppo - Applicazione a soggetti terzi con partecipazione indiretta - Esclusione

Società - Direzione e coordinamento - Requisiti

Società - Società controllate e società collegate - Presupposti - Rapporto diretto - Necessità



Non è di competenza del tribunale delle imprese la controversia avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma concessa a mutuo dalla società al socio e ciò anche nell'ipotesi in cui il convenuto abbia eccepito l'applicazione di un rapporto societario di cui all'articolo 2467 c.c. (finanziamento dei soci alla società), posto che sulla determinazione della competenza non influiscono le eccezioni del convenuto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto se, in linea teorica, l’inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione (Cass. 15892/2009; Cass. 10495/2004), nel caso, invece, in cui, attraverso la notifica del precetto, l’intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, può essere proposta opposizione a decreto ingiuntivo (eventualmente tardiva, ex art. 650 c.p.c.) anche qualora si contestino vizi della notificazione (Cass. 24398/2010; Cass. 11977/1992). Chi assume, infatti, l’invalidità della notifica e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo stesso, è tenuto a proporre opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non vale a fondare il rilievo di inesistenza o invalidità della notifica del decreto monitorio, in ragione del fatto che l'atto si è rivelato comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, la circostanza per cui la copia autentica del medesimo sarebbe stata modificata introducendo fisicamente al suo interno l'atto di precetto, qualora l'opponente non contesti che la copia, al momento della sua formazione, fosse effettivamente conforme all'originale del ricorso e del decreto, come certificato dalla attestazione di conformità all'originale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 2467 c.c., relativo alla postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, non è applicabile all'ipotesi inversa relativa al rimborso del finanziamento effettuato dalla società a favore del socio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 2497-quinquies c.c., in tema di postergazione ex articolo 2467 c.c. del rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento, si riferisce all'ipotesi dei finanziamenti effettuati dalla capogruppo o dalle società ad essa sottoposte (le cosiddette società "sorelle"), a favore di società del gruppo e non è applicabile al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore di soggetti che siano soci indiretti e non sia individuabile un rapporto diretto di direzione e coordinamento tra le parti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e 2497-quinquies c.c., è rinvenibile solo in presenza di un accentramento nella capogruppo delle funzioni gestorie fondamentali, inerenti alla società controllata, in grado di imporre l’unità dell’indirizzo amministrativo-gestionale attraverso l’esercizio di un’influenza dominante. Si tratta, in sostanza, dell'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. Si ha, inoltre, controllo (e si presume, di conseguenza, l’attività di direzione e coordinamento) ai sensi degli artt. 2497 sexies e 2359 c.c., quando una società è in condizioni di esercitare un’influenza dominante su un’altra società, per effetto del possesso della quota maggioritaria di partecipazione nella stessa o per la sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 2359 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Secondo la lettera dell’art. 2359, comma 2, c.c., e secondo il più autorevole pensiero, il controllo in forza di particolari vincoli contrattuali è quello che deriva da rapporti contrattuali diretti tra le due società e non con soggetti terzi. Inoltre, ai sensi dell’art. 2359, comma 2, c.c., l’influenza dominante (individuante la situazione di controllo) dovrebbe essere rappresentata da un controllo diretto, visto che la norma di cui al secondo comma (che si riferisce al controllo indiretto) richiama solo le forme di controllo di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma e non quella di cui al numero 3. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Angelo Converso


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