Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11898 - pubb. 14/01/2015

Esercizio di opzioni put e divieto di patto leonino

Tribunale Verona, 26 Maggio 2014. Est. Vaccari.


Società di capitali – Società per azioni – Riacquisto di azioni proprie – Applicabilità dell’art. 5 Reg. Consob 2273/2003 nel caso di esercizio di opzioni put – Esclusione

Società di capitali – Società per azioni – Riconoscimento di opzioni put al socio – Successive delibere assembleari di programmazione del riacquisto di azioni proprie – Omessa impugnazione delle delibere da parte del socio – Rinunzia tacita al diritto di opzione put – Non sussiste

Società di capitali – Società per azioni – Riconoscimento di opzioni put al socio – Successive delibere assembleari di programmazione del riacquisto di azioni proprie – Risoluzione del patto di opzione per impossibilità sopravvenuta – Non sussiste

Società di capitali – Società per azioni – Riconoscimento di opzioni put al socio –  Risolubilità del patto per eccessiva onerosità sopravvenuta – Non sussiste

Società di capitali – Società per azioni – Riconoscimento di opzioni put al socio – Inclusione nei divieti di prestiti e garanzie di cui all’art. 2358 c.c. – Non sussiste

Società di capitali – Società per azioni – Riconoscimento di opzioni put al socio – Nullità ex art. 2265 c.c. – Non sussiste

Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Rimborso forfettario spese generali – Variabilità tra 1% e 15% – Valore medio del 7,50% – Sussiste – Ragioni



L’art. 5 del regolamento Consob n.2273/2003 disciplina le modalità di esecuzione dei programmi di riacquisto di azioni proprie delle società quotate in borsa e, quindi, si riferisce al caso in cui una società per azioni decida di procedere ad un numero non preventivamente determinato di negoziazioni da effettuarsi in luoghi deputati alle contrattazioni collettive; non rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale norma l’ipotesi di una negoziazione (nella specie: opzioni put) che costituisca adempimento di una specifica obbligazione preventivamente assunta nei confronti di un singolo soggetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non è configurabile una tacita rinunzia alle opzioni put, previste da una preesistente convenzione tra il socio e la società, nel caso in cui il socio, titolare del diritto di opzione, non abbia impugnato le successive delibere assembleari, volte a regolamentare i programmi societari di riacquisto di azioni proprie in conformità al disposto di cui all’art. 5 del regolamento Consob n.2273/2003, che disciplina le modalità di esecuzione dei programmi di riacquisto di azioni proprie delle società quotate in borsa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 5 del regolamento Consob n.2273/2003, che disciplina le modalità di esecuzione dei programmi di riacquisto di azioni proprie delle società quotate in borsa, non costituisce causa di risoluzione ex art. 1463 c.c., per impossibilità sopravvenuta per gli amministratori della società onerata, del patto di opzione put previsto quale adempimento di una specifica obbligazione assunta nei confronti di un singolo soggetto. Ciò in quanto le stesse delibere assembleari, adottate in attuazione della predetta norma regolamentare (anche a voler in tesi ammettere il loro carattere impeditivo dell’adempimento del patto di opzione) renderebbero imputabile allo stesso debitore l’asserita impossibilità di adempimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non è applicabile il disposto dell’art. 1467 c.c. ove l’asserita eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione della società onerata consista nel maggior prezzo delle azioni proprie, previsto per preesistenti opzioni put, rispetto a quello di mercato rilevabile all’atto dell’esercizio del diritto di opzione da parte del socio. il prezzo predeterminato nel patto di opzione costituisce, infatti, il contemperamento degli interessi dei paciscenti, rientrando nella normale alea contrattuale la determinazione del prezzo di riacquisto delle azioni proprie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 2358 c.c., con le espressioni prestiti e garanzie, si riferisce ad istituti che assolvano una funzione tipica di garanzia e vengano impiegati allo scopo di favorire l’acquisto di azioni della società; esula, pertanto, dall’ambito di applicazione della norma l’opzione di vendita concessa dalla società al socio in adempimento di obblighi convenzionalmente assunti e rivolti a garantire l’invariabilità del valore delle azioni, per soddisfare un interesse dei paciscenti del tutto diverso da quello di acquistare azioni della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il patto leonino può considerarsi nullo ex art. 2265 c.c. in presenza di due condizioni rappresentate dalla esclusione del socio, in via alternativa, da "ogni" partecipazione agli utili o alle perdite (ed a maggior ragione quando venga escluso da entrambe le forme di partecipazione indicate), a dalla inclusione del patto, in via di normalità, nel contratto sociale, sicché risulti caratterizzato dalla natura costante e totale della esclusione della partecipazione del socio dagli utili e/o dalle perdite; difettano entrambi i predetti requisiti nel caso di opzione put non contenuta né nello statuto della società né in un patto parasociale, ma in un contratto di compravendita nel quale il patto di opzione configuri modalità di corresponsione del prezzo e risulti funzionale all’interesse della società all’acquisto dello specifico oggetto dedotto in contratto, in conformità al disposto dell’art. 1322 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La percentuale del 15%, fissata dall’art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al DM 55/2014 per il rimborso forfettario delle spese generali costituisce l’entità massima riconoscibile a tale titolo, come si desume dalla previsione legislativa della fissazione di una “misura massima” da parte dell’art. 13, comma 10, L. 247/2012, espressamente richiamato nella relazione illustrativa al DM 55/2014; pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, l’entità del rimborso forfettario può variare dall’1% al 15%. A fronte di tali dati normativi, la precisazione, contenuta nell’art. 2, comma 2, DM 55/2014, che il riconoscimento del rimborso forfettario per spese generali debba “di regola” aver luogo nella percentuale del 15% non vale ad individuare un limite vincolante - non previsto dalla legge - per il giudice che pertanto, in difetto di istanza adeguatamente motivata per l’applicazione della percentuale massima, può riconoscere, a titolo di rimborso spese generali in favore della parte vittoriosa, il valore medio, pari allo 7,50% della somma liquidata a titolo di compenso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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