Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9980 - pubb. 30/01/2014

Opposizione a decreto ingiuntivo, adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente e nullità del decreto

Tribunale Torino, 18 Novembre 2013. Est. Di Capua.


Procedimento per ingiunzione - Opposizione - Competenza per territorio - Dichiarazione di adesione del convenuto opposto alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente - Pronuncia di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione - Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto.



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 38, comma 2, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Infatti, qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attore opponente non trova applicazione l’art. 38, comma 2, c.p.c., il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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