Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8617 - pubb. 06/03/2013

Recesso repentino e ingiustificato da apertura di credito, domanda cautelare di manutenzione di un contratto e abuso del diritto

Tribunale Verona, 24 Dicembre 2012. Est. Lanni.


Procedimento ex art. 700 c.p.c. – Domanda cautelare di manutenzione di un contratto – Ammissibilità. 

Atto giuridico compiuto in abuso del diritto – Conseguenze – Inefficacia.

Recesso repentino e ingiustificato di un istituto di credito dall’apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato – Abuso del diritto – Sussistenza – Conseguenze – Inefficacia.



E’ ammissibile la domanda cautelare di manutenzione ex 700 c.p.c. di un contratto, in quanto si pone in funzione strumentale  dell’anticipazione non di un provvedimento costitutivo, ma delle prestazioni oggetto dei relativi obblighi consequenziali, e i dubbi circa l’imposizione cautelare di un facere infungibile debbono ormai ritenersi fugati dall’art. 614 bis c.p.c.. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

L’atto giuridico (sostanziale o processuale) compiuto in abuso del diritto fuoriesce dallo schema legale o convenzionale tipico ed è quindi inefficace. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

Il recesso di un istituto di credito dall’apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, esercitato in modo repentino e senza alcuna motivazione oggettiva, deve ritenersi contrario a buona fede e quindi inefficace per il periodo di tempo per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per consentire al correntista di reperire la provvista necessaria, anche tramite il ricorso a crediti alternativi presso il ceto bancario. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


Massimario, art. 156 c.p.c.

Massimario, art. 614 c.p.c.

Massimario, art. 700 c.p.c.


Il testo integrale


 


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