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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8413 - pubb. 28/01/2013.

Sequestro conservativo, rigetto e sospensione dei termini per la proposizione del reclamo


Tribunale di Torino, 06 Novembre 2012. Est. Di Capua.

Procedimenti cautelari - Sequestro conservativo - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sospensione feriale dei termini - Esclusione.


Il principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non è applicabile al giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., attesa la natura tipicamente cautelare del procedimento; ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di proposizione, il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del sequestro conservativo, laddove parte reclamante - ritenendo operativa detta sospensione - abbia provveduto al deposito del ricorso oltre il termine di quindici giorni dall’avvenuta notifica dell’ordinanza impugnata. L’inoperatività del principio della sospensione dei termini trova, infatti, giustificazione nella necessità di una sollecita definizione del procedimento di reclamo che, in quanto improntato ad esigenze prevalentemente cautelari, è assimilabile alla fase sommaria caratterizzata dai requisiti dell’urgenza e dell’indifferibilità. (Nel caso di specie, il provvedimento reclamato era stato comunicato ad entrambe le parti a mezzo P.E.C.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 669terdecies c.p.c.


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