Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7777 - pubb. 17/09/2012

Decreto monitorio e ‘cartolarizzazione’ degli elementi relativi alla edicio actionis ed alla vocatio in ius

Tribunale Firenze, 06 Giugno 2012. Est. Monteverde.


Decreto ingiuntivo – Mancanza avviso della facoltà di proporre opposizione – Carenza avviso che in difetto di opposizione si procederà ad esecuzione forzata – Mancanza dell’indicazione del termine per proporre opposizione – Nullità.

Decreto ingiuntivo – Edictio actionis e vocatio in ius contenuti nel decreto ingiuntivo.

Decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione – Nullità – Conseguenza.



Il decreto ingiuntivo notificato è nullo nell’ipotesi in cui sia carente dell’avvertimento circa la facoltà di proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e dell’indicazione del termine per proporla. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il decreto ingiuntivo ottenuto e notificato si caratterizza per la ‘cartolarizzazione’ degli elementi relativi alla edicio actionis ed alla vocatio in ius cristallizzati nel ricorso introduttivo della parte che si avvale del procedimento monitorio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’opposto, che si sia avvalso di un decreto ingiuntivo radicalmente nullo, consuma il potere successivo di richiedere al giudice una verifica di merito a proposito della fondatezza della propria pretesa creditoria, sostanziandosi la relativa richiesta in sede di opposizione in un tentativo di reintrodurre surrettiziamente un thema decidendum su cui non è più dato discutere a causa delle patologie insistenti sul provvedimento monitorio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Gioffredi


Massimario, art. 638 c.p.c.

Massimario, art. 641 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale