Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6755 - pubb. 12/12/2011

Litispendenza: contemporanea esistenza di cause identiche senza omogeneità di grado di giudizio

Tribunale Verona, 08 Novembre 2011. Pres., est. Mirenda.


Procedimento civile - Litispendenza - Contemporanea pendenza di identiche domande nello stesso grado di giudizio - Non necessità - Critica.



Perché vi sia litispendenza (articolo 39 c.p.c.) non è necessario che le cause introdotte con identiche domande pendano nel medesimo grado di giudizio, essendo, invece, sufficiente che la stessa causa sia pendente avanti a giudici diversi. Il diverso orientamento, espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, non è condivisibile in quanto: i) è il frutto di una lettura eccessivamente restrittiva dell'articolo 39 c.p.c., il quale non richiede il requisito della omogeneità di grado delle liti uguali; ii) disattende la ratio dell'istituto della litispendenza quale rimedio avverso i rischi del bis in idem e del connesso conflitto tra giudicati; iii) si discosta dall’originario meno restrittivo orientamento, secondo il quale la litispendenza presuppone la simultaneità dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici diversi in ordine allo stesso oggetto e fra le stesse parti, sicché essa non può ipotizzarsi tra un procedimento concretamente in corso ed uno già concluso con un provvedimento in relazione al quale risulti aperto il termine di impugnativa fino a quando questa non venga prodotta, posto che, in tale ipotesi, nel secondo procedimento, non vi è un giudice già investito della causa; iv) per ovviare al rischio del bis in idem si fa impropriamente ricorso al rimedio della sospensione di cui all'articolo 295 c.p.c., norma che, come è noto, postula il positivo accertamento di un rapporto di alterità o pregiudizialità tra cause diverse e correlate da un rapporto di antecedenza logico giuridica l'una sull'altra, rapporto che è assente nel caso in cui vi sia identità di liti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 39 c.p.c.

Massimario, art. 295 c.p.c.


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