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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3571 - pubb. 28/03/2011.

Revocatoria ordinaria e sequestro conservativo nei confronti del terzo relativo a beni conferiti in trust


Tribunale di Firenze, 09 Novembre 2010. Est. Isabella Mariani.

Sequestro conservativo ex art. 671 codice procedura civile e sequestro conservativo correlato ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2905, comma 2, codice civile – Differenza.

Sequestro conservativo correlato ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2905, comma 2, codice civile – Richiesta ante causam – Ammissibilità.

Trust “interno” e donazione – Trasferimento di partecipazioni sociali – Pregiudizio per il creditore – Azione revocatoria ordinaria – Ammissibilità.

Trust “interno” e donazione – Trasferimento di partecipazioni sociali – Pregiudizio per il creditore – Sequestro conservativo correlato ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2905, comma 2, codice civile – Ammissibilità.


A differenza del sequestro conservativo di cui all’art. 671 codice procedura civile, che ha ad oggetto beni tuttora facenti parte del patrimonio del debitore, quello previsto dall’art. 2905 secondo comma, codice civile si riferisce a beni di cui il debitore ha ormai già disposto in favore di terzi mediante negozi (nel caso: un trust interno ed una donazione) suscettibili di azione revocatoria ordinaria; detta misura cautelare è di particolare utilità per il creditore nei casi in cui non sia possibile trascrivere la domanda giudiziale revocatoria poiché il negozio impugnato non ha ad oggetto né beni immobili né beni mobili registrati. (Saverio Bartoli) (riproduzione riservata)

Il sequestro conservativo previsto dall’art.2905 secondo comma cc può essere concesso al creditore non solo dopo che l’azione revocatoria è stata da costui iniziata, ma anche (pur se detta norma non lo prevede) ante causam: ciò a seguito dell’inserimento nel c.p.c. (per effetto della legge di riforma n°353 del 1990 e successive modifiche) dell’art.669-quaterdecies, il quale estende anche ai provvedimenti cautelari previsti nel codice civile la disciplina di cui agli artt.669-bis e segg. c.p.c., che ammette in via generalizzata la tutela cautelare ante causam. (Saverio Bartoli) (riproduzione riservata)

Il creditore può esperire azione revocatoria ordinaria, eventualmente preceduta o seguita da una richiesta di sequestro ex art. 2905, comma 2, codice civile, nei confronti dei negozi mediante i quali il debitore abbia trasferito propri beni (nel caso: quote di partecipazione in alcune s.r.l.) ad un donatario ed al trustee di un trust interno da egli istituito. Con riferimento a quest’ultimo negozio, ciò è possibile sia perché – in base all’art. 4 della Convenzione de L’Aja sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (ratificata dall’Italia con legge n. 364 del 1989) – l’atto di trasferimento soggiace alla lex fori (e non, come invece accade per l’atto istitutivo, alla legge regolatrice straniera applicabile al trust), sia perché l’art. 15 paragrafo primo lettera e) di detta Convenzione fa salva l’applicazione delle norme imperative del foro riguardanti “la protezione dei creditori in casi di insolvibilità”. (Saverio Bartoli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Saverio Bartoli


Massimario, art. 669quaterdecies c.p.c.


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