Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2642 - pubb. 29/11/2010

Costituzione dell'opponente, mutamento di giurisprudenza e rimessione in termini

Tribunale Torino, 28 Ottobre 2010. Est. Di Capua.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di costituzione dell'opponente - Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19246/2010 - Mutamento di giurisprudenza - Rimessione in termini per l'attività già compiuta - Ammissibilità.



Qualora la parte che abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo si sia tardivamente costituita (in base alla interpretazione data dalla sentenza delle della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19246/2010, secondo la quale i termini di costituzione delle parti debbono intendersi ridotti alla metà per il solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, indipendentemente dal fatto che l'opponente abbia o meno assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale) si deve ritenere che la decadenza che ne è derivata non sia riconducibile ad una causa non imputabile alla parte e che vi siano pertanto i presupposti per rimetterla in termini ai sensi dell'articolo 153, comma 2, c.p.c., di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di 10 giorni, deve essere ritenuta tempestiva e che, trattandosi di attività già compiuta, non sia necessario assegnare un ulteriore termine per provvedervi. (fb) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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