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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25869 - pubb. 27/02/2021.

Abitazione principale del debitore esecutato e sospensione delle procedure espropriative immobiliari


Tribunale di Napoli, 27 Gennaio 2021. Pres. Balletti. Est. Colandrea.

Espropriazione immobiliare - Pignoramento - Vendita - Sospensione dell'esecuzione


Ai fini della sospensione delle procedure espropriative immobiliari ai sensi dell’art. 54-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, costituisce abitazione principale del debitore esecutato l’immobile nel quale questi dimori abitualmente nel momento in cui l’esecuzione forzata abbia avuto inizio; conseguentemente, non opera la predetta sospensione laddove il debitore abbia destinato l’immobile a propria abitazione principale in pendenza dell’espropriazione già iniziata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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