Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25726 - pubb. 11/10/2020

L'esperto stimatore nominato nelle procedure di esecuzione forzata è equiparato al C.T.U. ed è soggetto al medesimo regime di responsabilità per 'colpa grave'

Tribunale Torino, 11 Settembre 2020. Est. Tassone.


Espropriazione immobiliare



L'esperto stimatore risulta essere ausiliario del Giudice che opera in funzione del superiore interesse della Giustizia; pertanto, alcun rapporto di tipo professionale lega il perito stimatore al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato e quindi la sua responsabilità assume connotazione tipicamente extracontrattuale, con conseguente onere di chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c. , in termini di colpa grave (così Trib. Verona, 19/03/2013). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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